COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 26/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. OLIMPIA SPINETOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPIA SPINETOLI/PICENO UNITED DEL 31.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H”

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 26/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. OLIMPIA SPINETOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPIA SPINETOLI/PICENO UNITED DEL 31.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” Con nota del 4 febbraio 2015 l’A.S.D. Olimpia Spinetoli richiedeva al Comitato Regionale Marche copia degli atti ufficiali relativi alla gara indicata in epigrafe, preannunciando reclamo avverso le sanzioni inflitte in primo grado e pubblicate il 4 febbraio 2015 dal CRM sul Com. Uff. n. 110. A seguito di ricezione di copia degli atti in data 5 febbraio u.s., la società non inviava il preannunciato gravame entro il termine di cui agli artt. 38, 2° comma, e 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE visto l’art. 33, commi 8° e 13°, del Codice di giustizia sportiva,P.Q.M.dichiara improcedibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Olimpia Spinetoli ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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