COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 26/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. VALFOGLIA TAVOLETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FERMIGNANO CALCIO/VALFOGLIA TAVOLETO DEL 31.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A”

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 26/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. VALFOGLIA TAVOLETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FERMIGNANO CALCIO/VALFOGLIA TAVOLETO DEL 31.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” Con nota del 4 febbraio 2015 l’A.S.D. Valfoglia Tavoleto richiedeva al Comitato Regionale Marche copia degli atti ufficiali relativi alla gara indicata in epigrafe, preannunciando reclamo. A seguito di ricezione di copia degli atti in data 5 febbraio u.s., la medesima società non inviava il preannunciato gravame entro il termine di cui agli artt. 38, 2° comma, e 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE visto l’art. 33, commi 8° e 13°, del Codice di giustizia sportiva, P.Q.M. dichiara improcedibile il reclamo come sopra preannunciato dall’A.S.D. Valfoglia Tavoleto ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola sul conto della medesima Società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it