COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 04/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO U.S. PONTERIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PONTERIO/CORINALDO CALCIO DEL 14.2.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 120 del 18.2.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 04/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO U.S. PONTERIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PONTERIO/CORINALDO CALCIO DEL 14.2.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 120 del 18.2.2015) Il reclamo è inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, in quanto sottoscritto da Gasparini Daniele, presidente della società, temporaneamente inibito a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a rappresentare la società nell’ambito federale come da provvedimento pubblicato in data 18 febbraio 2015 sul Com. Uff. n. 120 del Comitato Regionale Marche. La Corte sportiva d’appello territoriale, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Ponterio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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