COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 04/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE TUZI MICHAEL AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATAGLI SEGUITO GARA COLLE 2006/VIGOR CASTELFIDARDO DEL 14.2.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 120 del 18.2.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 134 del 04/03/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE TUZI MICHAEL AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATAGLI SEGUITO GARA COLLE 2006/VIGOR CASTELFIDARDO DEL 14.2.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 120 del 18.2.2015)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore TUZI Michael, asseritamente tesserato per l’A.P.D. Colle 2006, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi osservato, nel corso della gara, nei confronti di un avversario e dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato chiedendo, previo riconoscimento dei suoi buoni precedenti, la riduzione della sanzione applicatagli dal primo Giudice.
Deduceva il reclamante:
- di essere stato punito dall’arbitro con l’espulsione per un fallo mai commesso nei confronti di un avversario che, simulando di essere stato colpito, induceva in errore il direttore di gara;
- di avere cercato di spiegare quanto sopra all’arbitro, ma senza atteggiamenti e/o intenti intimidatori nei di lui confronti;
- di avere coinvolto nelle rimostranze anche il ridetto avversario che avrebbe potuto chiarire l’accaduto, ma senza ottenerne collaborazione alcuna.
Alla richiesta audizione, il reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato il reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto il calciatore Tuzi Michael responsabile delle violazioni ascrittegli e che le stesse vadano inquadrate nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a), del Codice di Giustizia sportiva;
• ritenuto di dover determinare la pena, alla luce della ritenuta continuazione tra le violazioni contestate, come da dispositivo;
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dal calciatore TUZI Michael e, per l’effetto, gli riduce la squalifica a tre giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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