COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 04/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO POL. BELVEDERE A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA BELVEDERE/VALFOGLIA DEL 15.2.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 120 del 18.2.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 04/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO POL. BELVEDERE A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA BELVEDERE/VALFOGLIA DEL 15.2.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 120 del 18.2.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava ai calciatori CARBONE Pietro e PERICOLO Giuseppe, asseritamente tesserati entrambi per la reclamante, la squalifica per quattro gare effettive ciascuno, per il comportamento dagli stessi osservato, rispettivamente nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo la Pol. Belvedere A.S.D. deducendo i buoni precedenti dei calciatori sanzionati, lamentando l’eccessività delle sanzioni impugnate e chiedendo, pertanto, una congrua riduzione delle stesse. Deduceva la reclamante il clima di particolare nervosismo e tensione creatosi in campo, anche per alcune decisioni arbitrali non condivise dai calciatori; in particolare: - il calciatore Pericolo Giuseppe, pur ammonito due volte nel corso della gara, non fu dall’arbitro espulso, ma la sua seconda ammonizione fu dallo stesso direttore di gara, all’evidenza, ingiustamente applicata al Carbone Pietro ed a questi comunicata al rientro delle squadre in campo dopo l’intervallo; - tale fatto contribuì ad aumentare il nervosismo e la tensione nel ridetto calciatore Carbone, già in diffida prima della gara, condizionandone altresì la successiva, errata, condotta nei confronti dell’arbitro; - medesime considerazioni per il calciatore Pericolo Giuseppe, il quale, a fine gara, protestò nei confronti dell’arbitro, con una reazione sicuramente eccessiva, ma almeno in parte giustificabile per tutto quanto accaduto in precedenza. Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato: - di avere espulso il calciatore Carbone Pietro, capitano della squadra, poiché, contestando una decisione tecnica non condivisa, dapprima gli appoggiava la testa sulla sua, poi le mani sul petto, spingendolo e facendogli fare così due/tre passi all’indietro e nel contempo insultandolo; - il calciatore Pericolo, a fine gara, gli si mise davanti cercando di trattenerlo, protestando e proferendogli espressioni offensive. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Corte che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; • ritenuto il calciatore Carbone Pietro responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara ed, in particolare, che il gesto dell’appoggiare la testa a quella dell’arbitro e poi spingerlo con le mani al petto, deve essere ricompreso – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa ed irriguardosa mantenuta dal giocatore; • ritenuto, pertanto, che tale condotta, di notevole gravità perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione inflittagli dal Giudice sportivo, tenuto conto, altresì, che nella fattispecie il calciatore rivestiva la qualità di capitano e che, in tale veste, a lui spettava anche la responsabilità di guidare e moderare il comportamento dei suoi colleghi durante la competizione, oltre che ovviamente di offrire loro con la sua maggiore esperienza un buon esempio per gli atteggiamenti da assumere nel corso della competizione; • ritenuto che la condotta del calciatore Pericolo Giuseppe vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; P.Q.M. la Corte sportiva d’appello territoriale ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dalla Pol. Belvedere A.S.D. in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - respinge il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore CARBONE Pietro, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore PERICOLO Giuseppe e, per l’effetto, la riduce a due giornate di gara, disponendo altresì restituirsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it