COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 137 dell’11/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. VALDICHIENTISANGIUSTO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CAMERINO CALCIO/VALDICHIENTISANGIUSTO DEL 22.2.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI MACERATA SECONDA FASE GIRONE “E” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 55 del 25.2.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 137 dell’11/03/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. VALDICHIENTISANGIUSTO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CAMERINO CALCIO/VALDICHIENTISANGIUSTO DEL 22.2.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI MACERATA SECONDA FASE GIRONE “E”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 55 del 25.2.2015)
L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al 36° minuto del secondo tempo, a seguito dell’aggressione subita ad opera di alcuni tesserati della squadra ospite e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine.
Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n. 55, infliggeva all’odierna reclamante, ritenuta responsabile dei fatti posti in essere dai propri tesserati, tra le altre, le seguenti sanzioni: l’ammenda di € 200,00 e la penalizzazione di un punto in classifica.
Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Valdichientisangiusto chiedendo l’annullamento della penalizzazione e l’annullamento ovvero una congrua riduzione della pena pecuniaria.
A dire della reclamante:
- il clima della gara fu tranquillo fino alla quarta espulsione, avvenuta per un gesto di stizza del capitano e, comunque, non contro l’arbitro;
- tutti i dirigenti della società ospitata presenti si adoperarono prontamente per calmare i calciatori che, in ogni modo, non minacciarono nessuno.
Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
Motivi della decisione
La Corte sportiva d’appello territoriale, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltata la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto e, per l’effetto, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica annullata e quella pecuniaria ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso alla reclamante, anche in considerazione delle sanzioni inflitte per fattispecie analoghe.
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello territoriale accoglie parzialmente il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Valdichientisangiusto e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 50,00 (cinquanta/00) ed annulla nel resto l’impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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