COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 137 dell’11/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CAMERINO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ROBUR/CAMERINO CALCIO DEL 22.2.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES MACERATA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 55 del 25.2.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 137 dell’11/03/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. CAMERINO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ROBUR/CAMERINO CALCIO DEL 22.2.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES MACERATA GIRONE “C”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 55 del 25.2.2015)
Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni:
- ammenda di € 300,00 all’A.S.D. Camerino Calcio per il comportamento dei propri sostenitori, a fine gara, nei confronti di calciatori e sostenitori della squadra avversaria;
- squalifica fino al 29 marzo 2015 all’allenatore DEL NATALE Fabio, asseritamente tesserato per la reclamante, per avere questi, al termine della gara, partecipato ad una colluttazione tra i sostenitori delle due squadre.
Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Camerino Calcio contestando ogni addebito e chiedendo, pertanto, l’annullamento delle sanzioni impugnate.
Contestando la veridicità del referto arbitrale, la reclamante deduceva che:
- a fine gara, il capitano della Robur, dopo avere insultato alcune signore presenti, colpì con un pugno al volto un calciatore del Camerino, il quale fu poi colpito al torace anche da un signore (padre del primo);
- l’allenatore del Camerino, intervenuto per sottrarre il proprio calciatore all’aggressione che stava subendo, fu a sua volta colpito con un pugno al viso dallo stesso signore di cui sopra, riuscendo comunque a rifugiarsi negli spogliatoi dove rimase fino all’arrivo della Polizia con i propri atleti;
- lo spazio che separava il terreno di gioco dagli spogliatoi era accessibile a tutti: se fosse stato liberato non sarebbe accaduto che un sostenitore della Robur potesse colpire un calciatore, l’allenatore ed un genitore di un calciatore del Camerino;
- nessuno dei propri sostenitori colpì in ogni modo il capitano della Robur; fu questi a colpire con un pugno al volto un calciatore del Camerino;
- non vi fu alcuna rissa tra i sostenitori delle due squadre: solo il padre del capitano della Robur colpì un calciatore, l’allenatore ed un genitore di un calciatore del Camerino;
- la “gazzarra” si è avuta solo per colpa dei giocatori e dei sostenitori della Robur, in un impianto sportivo del tutto privo delle benché minime misure di sicurezza.
Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che:
- verso la fine della gara, tre o quattro sostenitori della squadra ospite si avvicinarono al recinto di giuoco scambiando insulti con un calciatore della Robur; il giuoco riprese solo dopo che gli stessi furono allontanati;
- dopo il termine dell’incontro, davanti agli spogliatoi erano presenti una decina di sostenitori appartenenti ad entrambe le squadre, i quali cominciarono a spingersi ed anche a colpirsi tra loro: tra questi vi era il capitano della Robur ed alcuni calciatori della squadra ospite; intervenne allora l’allenatore del Camerino Del Natale Fabio, il quale colpì con un pugno il predetto calciatore della Robur, accompagnando poi i suoi calciatori negli spogliatoi dove rimase fino all’arrivo delle Forze dell’Ordine.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• preliminarmente osserva la Corte che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo;
• rilevato che i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano sostanzialmente confermati, con la precisazione che mai ed in ogni modo essi riguardarono l’ufficiale di gara;
• considerato che il terzo comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti, ma che appare conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Corte ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità, derivandone, pertanto, una riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa;
• ritenuta provata la condotta ascritta all’allenatore Del Natale Fabio e che la stessa deve essere qualificata come violenta e quindi punibile, essendo fuori discussione che questi colpì con un pugno un calciatore della squadra avversaria;
• ritenuto, per quanto attiene all’entità della sanzione inflitta, che la gravità della condotta posta in essere dal ridetto Del Natale ed il suo ruolo di allenatore della squadra Juniores, con i conseguenti oneri di educazione umana e sportiva, violati con il predetto comportamento violento ed antisportivo, non consentono l’invocata riduzione;
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello territoriale ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Camerino Calcio in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:
- accoglie il gravame avverso l’ammenda applicata alla società e, per l’effetto, la riduce ad € 150,00 (centocinquanta/00), disponendo altresì restituirsi la relativa tassa;
- respinge il gravame avverso la squalifica inflitta all’allenatore DEL NATALE Fabio, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa.
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