COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 Del 26 Febbraio 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.2.1. A.C. MONTENERO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 70 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA PESCHE – MONTENERO DELL’ 8.02.2015 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 3^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 Del 26 Febbraio 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.2.1. A.C. MONTENERO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 70 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA PESCHE - MONTENERO DELL’ 8.02.2015 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 3^ RITORNO) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. La ricorrente contesta le risultanze del referto arbitrale, sostenendo che il proprio calciatore Owusu Daniel si è avvicinato all’arbitro solo per rappresentargli il fatto che per tutta la gara era stato oggetto da parte dei sostenitori della squadra avversaria di frasi ingiuriose per il colore della sua pelle. Lamenta, inoltre, che il direttore di gara non ha dato alcun avviso della decisione di espellere il suddetto calciatore, sia verbale che visivo con cartellino rosso. La conoscenza della sanzione inflitta allo stesso si è avuta solo con la consegna del rapportino di fine gara dove essa risultava. Riporta, ancora, in ricorso che alla gara era presente anche il Commissario di campo che sarebbe stato presente anche quando il dirigente accompagnatore depositava nelle mani dell’arbitro una foglio in cui si riservava di fare ricorso avverso la direzione di gara. Quanto riportato nel reclamo non trova alcun riscontro nel referto arbitrale, che, si ripete, quando non è contraddittorio e lacunoso, è documento privilegiato di prova ai fini della valutazione dell’accaduto. Ebbene, dal referto risulta che il calciatore Owusu Daniel ha tenuto il comportamento sanzionato dal G.S. con l’ulteriore aggravante del contatto fisico reiterato consistito nello sgambettare l’arbitro facendogli perdere l’equilibrio e cadere più volte il taccuino. Dal suddetto documento risulta anche che il provvedimento disciplinare preso a carico del calciatore è stato portato a conoscenza del dirigente accompagnatore. Va, anche, detto che non può darsi credito alla motivazione indicata dalla ricorrente in merito ai cori ed alle frasi proferite dal pubblico verso il calciatore, sia perché nulla in merito è detto nel referto arbitrale e sia perché la presenza alla gara del Commissario di campo, che la ricorrente sostiene esserci stata, avrebbe portato alla redazione di un rapporto a sua firma su tale comportamento dei tifosi. Quanto sopra porta questa Corte Sportiva a rigettare il ricorso con conferma della squalifica. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello, rigetta il ricorso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società A.C. Montenero.
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