COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 Del 26 Febbraio 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.2.2. A.S.D. CELENTIA – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 65 (PARTITA PERSA E AMMENDA) (GARA CELENTIA – CAMPOLIETO DEL 25.01.2015 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 3^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 Del 26 Febbraio 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.2.2. A.S.D. CELENTIA – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 65 (PARTITA PERSA E AMMENDA) (GARA CELENTIA - CAMPOLIETO DEL 25.01.2015 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 3^ RITORNO) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso, sentita la società ricorrente, che ha espressamente chiesto l’audizione, e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società A.S.D. Celentia ha chiesto a questa Corte Sportiva di annullare la decisione del Giudice Sportivo, che gli ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara giocata il 25 gennaio 2015, nonché l’ammenda di euro 100,00, perché non ricorrevano le condizioni per la sospensione della gara, sostenendo anzi che la stessa non era ripresa dopo l’intervallo e l’ulteriore tempo impiegato dall’arbitro per decidersi a riprenderla perché alcuni giocatori della squadra avversaria avevano abbandonato lo spogliatoio. Su tale assunto ha richiesto di disporre la vittoria a tavolino per abbandono della gara da parte della squadra avversaria ed in subordine la ripetizione della gara. La società controparte, regolarmente informata, non ha prodotto controdeduzioni. Il Giudice Sportivo ha fondato la sua delibera sulla convinzione che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara non possa essere messa in discussione essendo l’arbitro l’unico in grado di giudicare se le proprie condizioni psico-fisiche fossero o meno idonee per continuare la gara. Va detto, a tale proposito, che agli Organi di giustizia sportiva spetta stabilire se e in quale misura i fatti verificatisi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, come stabilito dall’art. 17, comma 4, del C.G.S.. Nel caso di fatti che hanno portato alla menomazione fisica e/o psichica dell’arbitro occorre che sia provata la reale difficoltà a continuare la direzione della gara. Ebbene, le risultanze del supplemento di rapporto riportano in modo chiaro i fatti verificatisi e danno modo di rilevare che il direttore di gara dopo aver portato a conoscenza dei dirigenti delle due squadre la sua decisione di sospendere la gara, a suo dire per la aggressione subita dal calciatore Cetola Vincenzo e per la situazione venutasi a creare davanti alla spogliatoio, ha deciso di riprenderla, dopo un lungo lasso di tempo, su insistenza dei dirigenti della squadra locale. Appare chiaro, alla luce di quanto dallo stesso direttore di gara dichiarato, che l’aggressione subita gli ha procurato un leggero graffio all’altezza dell’occhio, effetto fisico non documentato; che l’allenatore ed i dirigenti della squadra locale hanno fatto di tutto per salvaguardare l’arbitro dalla aggressione del calciatore; che nessuno calciatore risulta ammonito o espulso per effetto della “zuffa” davanti allo spogliatoio e che, infine, l’arbitro dichiarando che era disposto a riprendere la gara, di fatto ha ammesso che era nelle condizioni psico-fisiche per farlo. Tutto ciò porta ad escludere la responsabilità della società A.S.D. Celentia, con l’effetto che le sanzioni a suo carico inflittegli dal G.S. vanno annullate, ed a ritenere allo stesso tempo che nessuna colpa può trovarsi a carico della società Campolieto per non aver ripreso la gara, tenuto conto che l’arbitro aveva comunicato al rientro nello spogliatoio dopo il primo tempo che la gara non sarebbe continuata e che la decisione di riprenderla è arrivata dopo quaranta minuti su insistenza della squadra di casa. Va, pertanto, disposta la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello, in accoglimento del ricorso, annulla le sanzioni inflitte dal G.S. a carico della società A.S.D. Celentia e dispone la ripetizione della gara. Dispone, inoltre, restituirsi la tassa reclamo già versata e manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alla disposta ripetizione della partita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it