COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 Del 5 Marzo 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.3.1. S.S.D. ALBERONA – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 70 (PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA) (GARA ALBERONA – RICCIA DELL’ 8.02.2015 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 4^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 Del 5 Marzo 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.3.1. S.S.D. ALBERONA – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 70 (PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA) (GARA ALBERONA – RICCIA DELL’ 8.02.2015 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C - 4^ RITORNO) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso, sentita la società ricorrente che ha chiesto di essere ascoltata in sede di trattazione e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Preliminarmente va rilevato che il reclamo è stato portato a conoscenza della società controparte nel rispetto dei termini previsti e che nessuna controdeduzione è pervenuta a questa Corte in merito. La società S.S.D. Alberona ricorre avverso le sanzioni inflittegli dal G.S., perdita della gara ed ammenda di euro 250,00, per i fatti accaduti prima e durante l’incontro di calcio giocato l’ 8 febbraio 2015 contro la società Riccia, contestando le risultanze del supplemento di rapporto a firma del direttore di gara in merito alla individuazione dei responsabili degli scoppi di petardi ed al numero dei petardi esplosi. Esclude anche responsabilità per la mancanza della forza pubblica e per il sostenuto mancato interessamento per farla intervenire quando l’arbitro ne ha fatto espressa richiesta. Sulla base di ciò avanza richiesta di annullamento della decisione del Giudice Sportivo ed in subordine la riduzione della ammenda con ripetizione della gara. Nel caso in esame è da ritenere che il G.S. ha applicato il principio della responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4 del C.G.S. basando la propria decisione sul fatto che i petardi, con la conseguente situazione di pericolo, siano stati esplosi dai sostenitori della S.S.D. Alberona e, inoltre, che la stessa non ha ottemperato alla richiesta dell’arbitro di fare intervenire la forza pubblica per fermare il lancio degli stessi. Il principio della responsabilità oggettiva intanto è operante in quanto le risultanze in atti siano tali da fornire elementi probatori, univoci e concludenti, sulla sicura attribuibilità dell’evento alla condotta posta in essere dai sostenitori della società incolpata. Ai fini della esatta valutazione degli eventi occorre prendere atto che la partita si è giocata sul campo di calcio di Volturino e non su quello dell’Alberona, non disponibile; che la società S.S.D. Alberona, come documentato, ha avanzato regolare richiesta di presenza per l’ordine pubblico ai Carabinieri di Volturino per la partita in questione rispettando così le prescritte disposizioni in materia. L’arbitro attribuisce i lanci di petardi e bombe carta a “varie persone presenti sulle tribune”, ma non individua e indica chiaramente gli autori; inoltre, quando il lancio continuava, ha partecipato “ai capitani e ai dirigenti delle due squadre l’intenzione di sospendere la gara se non si eliminava questa situazione di pericolo” e successivamente chiedeva “di avvisare immediatamente i carabinieri”, riportando, ancora, che “la richiesta non veniva presa in considerazione”. Quanto sopra non dà la possibilità di avere elementi probatori certi sulla sicura attribuibilità dei lanci e la partecipazione fatta ai due capitani ed ai dirigenti di entrambe le squadre porta a ritenere che l’arbitro non aveva individuato gli autori dei lanci, nel senso che non aveva elementi sufficienti per indicare se essi erano sostenitori dell’una o dell’altra squadra. Anche la richiesta di avvisare i carabinieri non si evince se rivolta in particolare e direttamente alla società che giocava in casa o ad entrambe, come pure l’annotazione che essa non veniva presa in considerazione. Alla luce di ciò non risultano elementi sufficienti per riconoscere la responsabilità oggettiva della società S.S.D. Alberona con l’effetto che la decisione del G.S. nella parte che infligge alla stessa la perdita della gara va annullata e va disposta la sua ripetizione. In merito alla ammenda, che può essere ridotta in considerazione del campionato di competenza e del fatto che la partita veniva giocata in campo neutro, questa Corte ritiene che debba essere mantenuta in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 12, comma 3, prima parte, del C.G.S. per non essersi la società di casa, S.S.D. Alberona, premurata di verificare, e, quindi, vietare, l’introduzione nell’impianto di gioco dei petardi da parte delle persone che vi accedevano. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello, decide l’annullamento delle decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 70 del 12 febbraio 2015, nella parte che infligge la punizione sportiva della perdita della gara alla società ricorrente, disponendo la ripetizione della gara; riduce la sanzione della ammenda a carico della medesima società ad euro 150,00 per le motivazioni indicate in premessa. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza per la disposta ripetizione della gara. Nulla per la tassa non versata.
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