COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 79 Del 6 Marzo 2015 Delibere del Giudice Sportivo Territoriale 5.2.1. RICORSO U.S. VIRTUS POZZILLI 1967 ASD – AVVERSO ESITO GARA PER PRESUNTO ERRORE TECNICO ARBITRALE) (GARA VIRTUS POZZILLI 1967 – CARPINONE CALCIO DEL 15/02/2015 – CAMPIONATO REGIONALE 1^ CATEGORIA “A” – 4^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 79 Del 6 Marzo 2015 Delibere del Giudice Sportivo Territoriale 5.2.1. RICORSO U.S. VIRTUS POZZILLI 1967 ASD - AVVERSO ESITO GARA PER PRESUNTO ERRORE TECNICO ARBITRALE) (GARA VIRTUS POZZILLI 1967 – CARPINONE CALCIO DEL 15/02/2015 - CAMPIONATO REGIONALE 1^ CATEGORIA “A” – 4^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO) Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 72 del 19/02/2015; rilevato preliminarmente che: la società Carpinone Calcio ha fatto pervenire il proprio ricorso nei modi e nei termini previsti dalla normativa federale vigente; la società Virtus Pozzilli 1967 non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni al reclamo; letto il reclamo, rileva che la società Carpinone Calcio chiede la ripetizione della gara in epigrafe per presunto errore tecnico dell’arbitro. Nel proprio reclamo, la società Carpinone Calcio afferma che al 15’ del secondo tempo l’arbitro dell’incontro comunicava ai dirigenti ed ai calciatori di entrambe le società che il proprio cronometro si era fermato; si avvicinava quindi alla panchina della società di casa, si faceva dare l’orario e riprendeva la gara che, secondo la misurazione della società reclamante, terminava con ben otto minuti di anticipo sul suo regolare svolgimento. In base alla regola 7 punto 2 del Regolamento del Giuoco del Calcio, in caso di guasto dell’orologio l’arbitro doveva sospendere definitivamente la gara ed annotare sul referto l’accaduto. Riporta sempre la reclamante che un caso simile si è verificato nel Campionato di 1^ Categoria del CR Lazio ed il GST ha ordinato la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro. Infine la società reclamante chiede che, nel caso in cui l’arbitro non avesse fatto alcuna menzione del fatto oggetto di reclamo, di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di rito. Sentito l’arbitro a chiarimenti ed acquisito agli atti il relativo supplemento, dallo stesso si evince che al 13’ del secondo tempo, a seguito di uno scontro fortuito a centrocampo con un calciatore, il cronometro dell’arbitro si fermava, emettendo il suono che viene provocato premendo uno dei pulsanti dell’orologio digitale utilizzato dall’arbitro; ritenendo, però, importante lo sviluppo dell’azione l’arbitro decideva di non sospendere l’incontro. L’azione in parola si concludeva velocemente in MENO DI DUE MINUTI, con l’uscita del pallone dalle linee perimetrali. A questo punto (a gioco fermo) l’arbitro si avvicinava alle due panchine per comunicare che il proprio cronometro si era fermato per meno di due minuti e che per questo motivo avrebbe accordato ulteriori tre minuti di recupero. Le due panchine si mostravano concordi con questa decisione; in particolare i due dirigenti accompagnatori sig. Gagliardi Angelo (Virtus Pozzilli 1967) e Venditti Nicola (Carpinone Calcio) mostravano al direttore di gara che i propri orologi, con i quali avevano preso il tempo, andavano un minuto e mezzo avanti a quello dell’arbitro. Inoltre, al termine dell’incontro, controllando l’orario di inizio del secondo tempo (ore 16.00) e confrontandolo con quello di fine gara (ore 16.50) – entrambi gli orari devono essere annotati dall’arbitro sul proprio taccuino – l’arbitro è sicuro che il secondo tempo sia durato cinquanta minuti, di cui cinque per il recupero. Osserva questo GST. Nel proprio supplemento l’arbitro descrive con dovizia di particolari quanto accaduto, ivi compresa l’indicazione precisa dei tempi relativi sia all’interruzione improvvisa del cronometraggio sia alla durata del secondo tempo rapportato all’orario di inizio (16.00) ed a quello di fine (16.50). Tutto questo fa propendere per una corretta gestione della durata del secondo tempo da parte dell’arbitro, cui va addebitata soltanto la mancanza di un secondo cronometro, come raccomandato nel Regolamento del Giuoco del Calcio. Un’ultima doverosa precisazione deve essere effettuata alle richiamate Regola 7, punto 2 del citato Regolamento e decisione del GST del CR Lazio. In entrambi i casi si parla di guasto dell’orologio dell’arbitro, intendendo per guasto un danno e/o una rottura irreparabili in campo dell’orologio dell’arbitro; nel caso di specie si è trattato invece di una semplice interruzione del cronometraggio. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di respingere il reclamo così come proposto dalla società Carpinone Calcio, per le ragioni esposte in premessa; 2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe terminata con il punteggio: VIRTUS POZZILLI 1967 – CARPINONE CALCIO 3-1. La tassa reclamo non versata sarà addebitata sul conto della società reclamante.
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