COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 79 Del 6 Marzo 2015 Delibere del Giudice Sportivo Territoriale 5.2.2. RICORSO A.S.D. VIRTUS BOJANO 2011 – AVVERSO ESITO GARA PER PRESUNTA IRREGOLARE PARTECIPAZIONE A GARA DI CALCIATORE NON AVENTENE TITOLO) GARA VOLTURNO – VIRTUS BOJANO 2011 DEL 15/02/2015 – CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “A” – 5^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 79 Del 6 Marzo 2015 Delibere del Giudice Sportivo Territoriale 5.2.2. RICORSO A.S.D. VIRTUS BOJANO 2011 - AVVERSO ESITO GARA PER PRESUNTA IRREGOLARE PARTECIPAZIONE A GARA DI CALCIATORE NON AVENTENE TITOLO) GARA VOLTURNO – VIRTUS BOJANO 2011 DEL 15/02/2015 - CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “A” – 5^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 72 del 19/02/2015; rilevato preliminarmente che: la società Virtus Bojano 2011 ha fatto pervenire il proprio ricorso nei modi e nei termini previsti dalla normativa federale vigente; la società Volturno non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni al reclamo; letto il reclamo, rileva che la società Virtus Bojano 2011 chiede l’applicazione, ai danni della società Volturno, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 per aver iscritto in distinta, al numero 11, il calciatore FARINA Gabriele senza indicare gli estremi del documento di riconoscimento. Ne consegue, a detta della reclamante, che risultino dubbi sia l’identità del calciatore sia il suo corretto tesseramento, nonché la modalità di riconoscimento dello stesso da parte dell’arbitro prima dell’inizio della gara; sentito l’arbitro a chiarimenti ed acquisito agli atti il supplemento di rapporto in merito, è emerso che l’arbitro ha effettuato regolarmente il riconoscimento del calciatore n. 11 Farina Gabriele mediante carta di identità. Si è accorto anche della mancata trascrizione degli estremi della carta di identità sulla lista dei calciatori della società Volturno ed ha richiesto al dirigente di provvedere in merito, ma che, a causa dell’imminenza dell’inizio della gara, il dirigente non ha provveduto a trascriverla. Pertanto questo GST ritiene valida la partecipazione del calciatore Farina Gabriele (Volturno), regolarmente riconosciuto dall’arbitro, censurando nel contempo l’omessa trascrizione degli estremi della carta di identità del calciatore in parola sia da parte dell’arbitro che del dirigente della società Volturno. Tutto ciò premesso D E C I D E 1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Virtus Bojano 2011 per le ragioni in premessa. 2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe terminata con il punteggio: VOLTURNO – VIRTUS BOJANO 2011 4-1. 3. di comminare alla società Volturno un’ammenda di Euro 100 per errata compilazione della distinta compilazione (ex art. 61 NOIF) La tassa reclamo non versata sarà addebitata sul conto della società reclamante.
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