COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 26.02.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto dalla A.S.D. CLD CARMAGNOLA avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo contenuti nel C.U. N° 54 del 12/02/15 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in riferimento alla gara SAN PAOLO – CLD CARMAGNOLA disputata l’8/02/15 nell’ambito del Campionato Allievi Regionali di Calcio a 5 –
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 26.02.2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo proposto dalla A.S.D. CLD CARMAGNOLA avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo contenuti nel C.U. N° 54 del 12/02/15 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in riferimento alla gara SAN PAOLO – CLD CARMAGNOLA disputata l’8/02/15 nell’ambito del Campionato Allievi Regionali di Calcio a 5 – Girone A PREMESSO che all’esito della gara SAN PAOLO – CLD CARMAGNOLA, disputata l’8/02/15, relativa al Girone A del Campionato Allievi Regionali di Calcio a 5 e terminata con il risultato di 3 – 5 a favore del CLD CARMAGNOLA, il Giudice Sportivo, dopo un controllo al sistema informatico effettuato sul giocatore del CLD CARMAGNOLA, FAKKAR Chadi, destinatario di un provvedimento disciplinare da parte del direttore di gara, accertava che il suddetto risultava in posizione irregolare, in quanto non tesserato per la società che lo aveva utilizzato ed emetteva, quindi, la seguente delibera: 1. di assegnare gara persa alla Società CLD CARMAGNOLA con il risultato di 0 – 6; 2. si comminare alla stessa società l’ammenda di € 150,00; 3. di inibire fino al 12/04/2015 il dirigente responsabile che ha sottoscritto la distinta di gara, Signor MASTROGIACOMO Bruno; 4. di squalificare il giocatore FAKKAR Chadi per una gara da scontare dopo l’eventuale perfezionamento di un tesseramento. Avverso tale delibera, propone ora tempestivo reclamo, inviato con raccomandata del 16/02/15, la A.S.D. CLD CARMAGNOLA, che, dopo aver accettato tutte le altre sanzioni, propone impugnazione limitatamente al provvedimento di inibizione inflitto al proprio dirigente, richiedendo l’annullamento, o, in subordine, una congrua riduzione del periodo di inibizione. La società reclamante, per sminuire la portata della irregolarità commessa, dichiara che il Signor MASTROGIACOMO Bruno è tesserato in qualità di giocatore della prima squadra, militante nel Campionato di serie A 2 e, solo per spirito collaborativo, nell’occasione, ha provveduto a sottoscrivere la distinta di gioco, senza che fosse stato messo al corrente della posizione irregolare del giocatore FAKKAR Chadi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, osservato come, ai fini della punibilità, non sia rilevante la mancata conoscenza da parte del Signor MASTROGIACOMO della irregolare posizione del giocatore schierato in campo senza idoneo titolo; ritenuto che, con la firma apposta in calce alla distinta di gioco, il suddetto si sia assunta in proprio la responsabilità facente carico alla società; considerato che non vi siano margini che consentano una riduzione della sanzione adottata; DELIBERA di respingere il reclamo e, conseguentemente, di confermare l’inibizione fino al 12/04/2015 inflitta al Sig. MASTROGIACOMO Bruno, disponendo, altresì, l’addebito della tassa reclamo che non risulta versata dalla società reclamante.
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