COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società LESNA GOLD CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 55 del 19.02.2015 del Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara San Secondo – Lesna Gold in data 15.02.2015, Campionato Prima Categoria girone E

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società LESNA GOLD CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 55 del 19.02.2015 del Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara San Secondo – Lesna Gold in data 15.02.2015, Campionato Prima Categoria girone E Con ricorso inviato in data 20.02.2015, la Società LESNA GOLD CALCIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio allenatore CALABRO Natalino con la squalifica fino al 19.03.2015 per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara. Si evidenzia come l’esame nel merito sia precluso in quanto, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. b) del CGS, non sono impugnabili e sono immediatamente esecutivi i provvedimenti disciplinari che comportino la “squalifica per i tecnici fino ad un mese ”. E nel caso di specie, la sanzione comminata all’allenatore della società ricorrente non eccede il mese posto che viene disposta con comunicato in data 19 febbraio e con durata fino al 19 marzo del medesimo anno 2015. Per questi motivi, si dichiara INAMMISSIBILE il ricorso proposto dalla Società LESNA GOLD CALCIO, disponendo il pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
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