COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo proposto dalla S.S.D. RIVAROLESE 2009 avverso le decisioni del Giudice Sportivo comprese nel C.U. N° 55 del 19/02/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara RIVAROLESE – VOLPIANO disputata il 14/02/15 nell’ambito del Campionato Juniores Regionali – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo proposto dalla S.S.D. RIVAROLESE 2009 avverso le decisioni del Giudice Sportivo comprese nel C.U. N° 55 del 19/02/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara RIVAROLESE – VOLPIANO disputata il 14/02/15 nell’ambito del Campionato Juniores Regionali - Girone C Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo raccomandata in data 21/02/15, la S.S.D. RIVAROLESE 2009 contesta la squalifica per cinque gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore TUMELERO Dylan, riportata sul C.U. N° 55 del 19/02/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, per i fatti riferiti dal direttore della gara RIVAROLESE – VOLPIANO disputata il 14/02/15 nell’ambito del Girone C del Campionato Juniores Regionali. La S.S.D. RIVAROLESE 2009 chiede una riduzione della squalifica inflitta al proprio giocatore TUMELERO Dylan e, con il reclamo proposto, intende sminuire la gravità del comportamento del proprio tesserato, in quanto il gesto violento del suddetto è stato provocato da un calcio alla gamba proditoriamente sferratogli dall’ avversario colpito poi con la testata al volto. La tesi difensiva della Società reclamante non regge di fronte alla precisa descrizione dell’episodio effettuata dal direttore di gara nel suo circostanziato e puntuale rapporto che non riporta assolutamente l’asserita provocazione che ha dato luogo alla reazione del giocatore TUMELERO Dylan. L’arbitro, oltre a descrivere l’ingente fuoruscita di sangue dal naso provocata al calciatore avversario SALERNO Aldo, a seguito della violenta testata al volto, riferisce anche della forte tensione determinatasi in campo in conseguenza dell’episodio, che ha causato una momentanea sospensione del gioco Quanto poi all’affermazione che il comunicato ufficiale erroneamente fa riferimento alla concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, mentre lo stesso era stato concesso alla RIVAROLESE, a parere di questa Corte, l’errore non appare determinante ai fini della valutazione del comportamento del calciatore in questione. Quindi, le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere disattese. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, considerato l’episodio attribuito al giocatore TUMELERO Dylan particolarmente grave e violento, tale da aver ingenerato un forte stato di tensione fra i giocatori, che ha provocato la sospensione temporanea del gioco; rilevato che non vi siano motivi validi che giustifichino una valutazione più benevola del comportamento del giocatore suddetto; osservato che tali considerazioni rendono incensurabile la decisione impugnata in ordine, sia al merito, sia alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’addebito della prescritta tassa di reclamo che non risulta versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per CINQUE gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore TUMELERO Dylan.
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