COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 12.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso del sig. D’IPPOLITO Giuseppe avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 55 del Comitato Regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta del 19.2.2015 in riferimento alla gara ATLETICO TORINO – PINEROLO del 15.2.2015 valida per il Campionato Giovanissimi FB Regionali – Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 12.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso del sig. D’IPPOLITO Giuseppe avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 55 del Comitato Regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta del 19.2.2015 in riferimento alla gara ATLETICO TORINO – PINEROLO del 15.2.2015 valida per il Campionato Giovanissimi FB Regionali – Girone D Il tesserato D’Ippolito Giuseppe reclama avverso il provvedimento del G.S. che lo ha inibito sino al 18.2.2018. Il reclamo è inammissibile in quanto privo della tassa di reclamo che, ai sensi dell’art. 46 comma 5, CGS deve essere allegata (trattandosi di un reclamo in proprio del tesserato non si può applicare la prassi invalsa presso questa Corte di ritenere ammissibili i reclami privi di tassa ove presentati dalla società). L’inammissibilità impedisce qualsiasi esame nel merito del reclamo ovvero delle istanze in esso contenute. Alla luce, però, della gravità della condotta tenuta dal D’Ippolito non ci si può esimere dal rimarcare che la sanzione inflitta dal G.S. è assolutamente adeguata (anzi, si osservi che altro caso di aggressione fisica al direttore di gara da parte di un dirigente, genitore di uno dei partecipanti alla gara, stessa categoria, ancorché più grave come lesioni patite dall’arbitro e più gravemente sanzionato dal G.S., è stato ulteriormente sanzionato da questa Corte con l’applicazione dell’ammenda di euro 500,00). P.Q.M. La Corte di Appello Sportiva Territoriale dichiara inammissibile il reclamo.
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