COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 26 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. Valley Alberobello c/ A.S.D. Cryos Talsano. DEL 25.1.2015. Reclamo della A.S.D. Valley Alberobello del 4.2.2015 avverso l’ammenda di € 500,00= inflitta con decisione del Giudice Sportivo territoriale pubblicata sul C.U. del C.R. Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 52 del 29.1.2015.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 26 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. Valley Alberobello c/ A.S.D. Cryos Talsano. DEL 25.1.2015. Reclamo della A.S.D. Valley Alberobello del 4.2.2015 avverso l’ammenda di € 500,00= inflitta con decisione del Giudice Sportivo territoriale pubblicata sul C.U. del C.R. Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 52 del 29.1.2015. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; Premesso e considerato - che a fine gara, mentre l’arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi veniva colpito all’altezza del petto, senza conseguenze, da un estraneo che protestava nel suoi confronti per la direzione dell’incontro; - che v’è stata la fattiva collaborazione del Dirigente della Società reclamante che faceva allontanare l’estraneo; - che l’A.S.D. Valley Alberobello risponde a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, co.3-4, C.G.S.; - di ritenere congrua la minor ammenda di € 100,00=. Tutto ciò premesso e considerato, la Corte sportiva di appello territoriale per la Puglia, in riforma della decisione del Giudice sportivo territoriale, Delibera 1) ridursi ad € 100,00 l’ammenda inflitta all’ A.S.D. Valley Alberobello; 2) non addebitarsi la tassa atteso l’accoglimento del reclamo.
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