COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 26 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI Girone “A” GARA: AVETRANA – REAL SAN GIORGIO. DEL 11.01.2015. Reclamo del Sigg.rri Risi Vito e Spada Valerio (USD Avetrana), in data 19.1.2015, avverso le squalifiche sino al 30.06.2018, per il primo, e fino al 12.03.2015, per il secondo, inflitte dal Giudice Sportivo territoriale con decisione pubblicata su C.U. della Delegazione Provinciale di Taranto, C.R. Puglia, F.I.G.C.-L.N.D., n. 29 del 15.1.2015

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 26 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI Girone “A” GARA: AVETRANA – REAL SAN GIORGIO. DEL 11.01.2015. Reclamo del Sigg.rri Risi Vito e Spada Valerio (USD Avetrana), in data 19.1.2015, avverso le squalifiche sino al 30.06.2018, per il primo, e fino al 12.03.2015, per il secondo, inflitte dal Giudice Sportivo territoriale con decisione pubblicata su C.U. della Delegazione Provinciale di Taranto, C.R. Puglia, F.I.G.C.-L.N.D., n. 29 del 15.1.2015. Esaminati gli atti ufficiali; -letto il reclamo come sopra proposto; -sentiti i reclamanti; -sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto; premesso e considerato - che, sentito a chiarimento, il Direttore di gara ha confermato la dinamica degli eventi come riportata nel referto; - pertanto, non v’è motivo di discostarsi dall’accertamento operato in prime cure in ordine alle condotte ed ai profili di responsabilità ascritti a ciascuno degli istanti; - tuttavia, la squalifica inflitta al Sig. Risi Vito merita di essere ridotta sino a tutto il 30.09.2015 per attingere al criterio di proporzionalità, mentre va confermata, condivisane l’adeguatezza, quella inflitta dal Giudice Sportivo territoriale all’altro reclamante; Tutto ciò premesso e considerato, la Corte sportiva di appello territoriale per la Puglia, in parziale riforma delle decisioni assunte in prime cure, delibera 1) ridursi sino a tutto il 30.09.2015 la squalifica inflitta al Sig. Risi Vito; 2) confermarsi la squalifica inflitta al Sig. Spada Valerio sino a tutto il 12.03.2015; 3) non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del gravame.
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