COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 12 Marzo 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.C.D. CASTELLANETA – A.S.D. SPORTING PRO del 22/2/2015 (Reclamo della A.S.D. SPORTING PRO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DE FLORIO Luigi di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 in data 26/2/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 12 Marzo 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.C.D. CASTELLANETA – A.S.D. SPORTING PRO del 22/2/2015 (Reclamo della A.S.D. SPORTING PRO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DE FLORIO Luigi di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 in data 26/2/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti - rilevato che lo scontro verbale verificatosi fra il calciatore DE FLORIO Luigi e il carabiniere presente negli spogliatoi può considerarsi meramente antisportivo e quindi punibile (anche a causa della qualità di capitano) con la squalifica per n. 3 giornate effettive di gara - P.Q.M. DELIBERA - ridursi a n. 3 giornate la squalifica inflitta al calciatore DE FLORIO Luigi; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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