COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 12 Marzo 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. SANCTUM NICANDRUM – A.C.D. SAN GIOVANNI ROTONDO del 25/1/2015 (Reclamo della A.C.D. SAN GIOVANNI ROTONDO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del massaggiatore DEL GIUDICE Pio e squalifica del calciatore DI VITO Francesco Maurizio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 in data 29/1/2015 del Comitato Regionale Puglia). –

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 12 Marzo 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. SANCTUM NICANDRUM – A.C.D. SAN GIOVANNI ROTONDO del 25/1/2015 (Reclamo della A.C.D. SAN GIOVANNI ROTONDO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del massaggiatore DEL GIUDICE Pio e squalifica del calciatore DI VITO Francesco Maurizio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 in data 29/1/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - rilevato che il comportamento del calciatore DI VITO Francesco Maurizio è stato adeguatamente punito dal Giudice Sportivo per cui va condivisa e confermata la squalifica per n. 4 giornate; - rilevato altresì che la inibizione inflitta al massaggiatore DEL GIUDICE Pio può essere contenuta entro il termine del 28/1/2018 dal momento che lo stesso direttore di gara ha confermato la leggera e modesta aggressione dallo stesso subita P.Q.M. DELIBERA - ridursi al 20/1/2018 la inibizione inflitta al massaggiatore DEL GIUDICE Pio; - confermarsi nel resto le impugnate decisioni; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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