COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 19 febbraio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. MONASTIR KOSMOTO(Campionato Allievi Regionale) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n°37 del 05.02.2015. Gara Nuova Terralba / Monastir Kosmoto del 02.02.2015.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 19 febbraio 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
A.S.D. MONASTIR KOSMOTO(Campionato Allievi Regionale)
Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n°37 del 05.02.2015.
Gara Nuova Terralba / Monastir Kosmoto del 02.02.2015.
La Società Monastir Kosmoto ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale “visto il referto arbitrale e preso atto che, al 10° minuto del secondo tempo il direttore di gara sospendeva l’incontro in epigrafe a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco, Delibera il recupero della gara Nuova Terralba / Monastir Kosmoto demandando al C.R. Sardegna della L.N.D. di stabilirne la data”.
La Corte Sportiva d’Appello, rilevata la ritualità del reclamo, osserva che il provvedimento di interruzione della gara per impraticabilità del terreno di gioco e adottato dietro unico ed insindacabile del direttore di gara, il quale nel caso di specie, così si è pronunciato nel suo referto.
Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello DELIBERA il rigetto del reclamo.
Dispone l’incameramento della tassa.
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