COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 26 febbraio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. CALCIO BUGGERRU (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 12.02.2015. Gara Decimoputzu / Buggerru dell’8.02.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 26 febbraio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. CALCIO BUGGERRU (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 12.02.2015. Gara Decimoputzu / Buggerru dell’8.02.2015. La Società Calcio Buggerru ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha squalificato per tre gare il calciatore Fall Salmone “per comportamento violento nei confronti dei giocatori della squadra avversaria, a gioco fermo”. La Società reclamante chiede una riduzione della squalifica, affermando che il giocatore si sarebbe limitato a cercare di farsi largo tra i calciatori avversari per individuare colui che gli aveva rivolto un insulto senza realizzare alcuna condotta violenta. La Corte, letto il referto arbitrale, dal quale si evince che il Fall colpiva intenzionalmente con calci e pugni una serie di avversari a gioco fermo, ritiene di non poter accogliere il reclamo, essendo provata la sussistenza da parte del medesimo di un comportamento violento nei confronti di calciatori, fatto per il quale l’art.19 comma 4° lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva prevede una sanzione minima di tre giornate di squalifica, corrispondenti a quella già irrogata dal Giudice Sportivo. La Corte, per questi motivi DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’incamero della tassa.
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