COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 05 marzo 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. BITTESE (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 19.02.2015. Gara Bittese / La Caletta del 15.02.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 05 marzo 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. BITTESE (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 19.02.2015. Gara Bittese / La Caletta del 15.02.2015. Con reclamo tempestivamente depositato la società Bittese ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Sanna Piergiorgio è stato squalificato per tre gare per aver minacciato l’arbitro dopo l’espulsione e cercato il contatto “testa a testa” con lo stesso. Comportamento reiterato per diversi minuti. La ricorrente, nei motivi del gravame, chiede la riduzione della squalifica. La Corte d’Appello Territoriale, visti gli atti delibera quanto segue. La condotta descritta dall’arbitro nel proprio referto di gara costituisce una chiara fattispecie sussumubile nell’ambito del disposto normativo di cui all’articolo 19, comma 4, lett.a. Invero, il comportamento descritto dal direttore di gara che prima ha portato all’espulsione del calciatore e che poi sarebbe proseguito configura una condotta antisportiva, ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro medesimo. La sanzione più equa e proporzionata al fatto è pertanto quella di due gare di squalifica di talchè la stessa va proporzionalmente ridotta, come espressamente statuisce la norma su richiamata. Per tutti questi motivi, la Corte d’Appello DELIBERA la riduzione della squalifica del giocatore Sanna Piergiorgio da tre a due gare. Dispone la restituzione della tassa.
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