COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 05 marzo 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. DON BOSCO GUSPINI (Campionato Giovanissimi Regionali) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 19.02.2015. Gara Don Bosco Guspini / Sanluri Calcio del 15.02.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 05 marzo 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. DON BOSCO GUSPINI (Campionato Giovanissimi Regionali) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 19.02.2015. Gara Don Bosco Guspini / Sanluri Calcio del 15.02.2015. Visto il ricorso, tempestivamente e ritualmente presentato dalla società Don Bosco Guspini avverso la squalifica per quattro gare del calciatore Floris Bruno decisa dal Giudice Sportivo con la seguente motivazione: “Espulso per aver messo le mani addosso ed inseguito un giocatore della squadra avversaria, a palla lontana, alla notifica del provvedimento insultava il direttore di gara e reiterava gli insulti agli avversari”; - rilevato che a motivo della richiesta di riduzione del provvedimento di squalifica per quattro giornate viene esposto che l’espulsione sanzionata con il rosso diretto fosse eccessiva, senza peraltro fornire motivazioni che giustifichino tale affermazione, se non di fatto che potesse essere più giusto il provvedimento di ammonizione con il cartellino giallo ovvero quello dell’espulsione con il doppio giallo; - atteso che il ricorso risulta sostanzionalmente privo di efficace motivazione ovvero gravemente carente di ragioni che lo giustifichino; - atteso che trattandosi di competizione relativa a “Giovanissimi Regionali” dove l’aspetto educativo assume particolare e rilevante importanza; - considerato che il comportamento del calciatore Floris Bruno deve intendesi, per come si è manifestato, gravemente antisportivo, vista anche la giovane età dello stesso; - DELIBERA di respingere il reclamo con conseguente conferma decisione del Giudice Sportivo. Dispone l’incameramento della tassa.
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