COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 12 marzo 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. FERRINI QUARTU (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 42 del 05.03.2015. Gara Ferrini Quartu / Cus Cagliari del 1° marzo 2015.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 12 marzo 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
A.S.D. FERRINI QUARTU (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 42 del 05.03.2015. Gara Ferrini Quartu / Cus Cagliari del 1° marzo 2015.
Con reclamo tempestivamente depositato la società Ferrini Quartu ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Marcia Andrea è stato squalificato per tre gare perché espulso per doppia ammonizione, insultava ripetutamente il direttore di gara.
La ricorrente, nei motivi dell’impugnazione, richiede la riduzione della squalifica.
La Corte d’Appello Territoriale, lette le carte del procedimento, delibera quanto segue. I fatti esposti nel referto di gara dall’arbitro sono dettagliati e coerenti, di talchè non vi è motivo alcuno di screditare l’attendibilità; peraltro la stessa reclamante non li contesta.
La condotta del calciatore è consistita, dapprima in un’azione violenta nei confronti di un avversario, in forza della quale il medesimo era stato espulso; successivamente, poneva in essere un comportamento di reiterate, gravi ingiurie e minacce nei confronti dell’arbitro.
Ne deriva che la sanzione comminata è proporzionata al fatto, perché alla squalifica di due gare scaturente dalla sua azione irriguardosa nei confronti del direttore di gara, come previsto dall’articolo 19, comma 4, lett.a, va sommata la punizione a seguito del provvedimento di espulsione scaturito da un’azione violenta nei confronti di un avversario e pertanto ulteriore ed indipendente rispetto alla condotta antisportiva all’indirizzo dell’arbitro.
La sanzione di tre gare pertanto è equa e deve essere confermata.
La Corte d’Appello Territoriale DELIBERA la conferma del provvedimento impugnato e dispone l’incamero della tassa.
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