COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 12 marzo 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. SANT’ANNA 2010(Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 26.02.2015. Gara Sant’Anna / Tresnuraghes 2012 del 22.02.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 12 marzo 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. SANT’ANNA 2010(Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 26.02.2015. Gara Sant’Anna / Tresnuraghes 2012 del 22.02.2015. L’Associazione sportiva Sant’Anna 2010 ricorre avverso il provvedimento del giudice sportivo con il quale i giocatori Danilo Illotta e Michele Pisola sono stati squalificati per quattro gare per avere: il primo, perché “una volta espulso dal campo per un gesto antisportivo, inveiva in modo gravissimo nei confronti dell’arbitro ripetutamente. Inoltre, a fine gara, entrava nello spogliatoio dell’arbitro insultandolo e minacciandolo. Solo grazie all’intervento del capitano ha poi deciso di uscire dallo spogliatoio stesso”; il secondo, “perché in occasione di un’ammonizione, insultava ripetutamente ed in modo grave il direttore di gara con offese di ogni genere. Inoltre si rifiutava di mostrare il suo numero di maglia e perciò veniva identificato solo in seguito grazie ai documenti”. La predetta società reclama anche avverso l’inibizione sino al 23 marzo 2015 inflitta nei confronti del dirigente Fortunato Fadda perché “dopo aver insistentemente protestato contro una decisione arbitrale, veniva richiamato dal direttore di gara; a quel punto iniziava a proferire frasi assolutamente irriguardose e gravi nei confronti dello stesso. Invitato a lasciare il campo, si rifiutava di farlo e continuava con il suo atteggiamento irriguardoso. Solo dopo qualche minuto usciva dal terreno di giuoco”. La ricorrente, nei motivi dell’impugnazione, chiede l’annullamento dei provvedimenti di squalifica ed inibizione ed, in via subordinata, la loro riduzione siccome ritenuti troppo severi. La Corte d’Appello Territoriale, lette le carte procedimentali, delibera quanto segue. Dalla disamina integrale degli atti emerge il fatto incontrovertibile che le condotte poste in essere sia dai giocatori che dal dirigente integrino la fattispecie di comportamento antisportivo nei confronti del direttore di gara, siccome caratterizzate da ripetute ingiurie e minacce all’indirizzo dell’arbitro. Né vi sono elementi in atti tali da screditare la descrizione fatta dall’arbitro nel referto di gara, che peraltro costituisce prova privilegiata. La fattispecie come descritta è sussumibile nell’ambito del disposto normativo di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a). Occorre tuttavia differenziare le posizioni dei giocatori Illotta e Pisola: il primo, infatti, è stato espulso dal campo per un comportamento antisportivo, al quale poi faceva seguire un’azione reiterata ed oltraggiosa nei confronti dell’arbitro, di talché alla squalifica scaturente dall’espulsione deve essere sommata quella derivante dall’applicazione del citato disposto normativo che, come noto, stabilisce in due gare di squalifica la sanzione minima edittale; il provvedimento più proporzionato ai fatti per il giocatore Illotta è pertanto quello di una squalifica per n. 3 gare. Viceversa il calciatore Pisola è stato sanzionato esclusivamente per la sua condotta oltraggiosa nei confronti dell’arbitro: la sanzione più adeguata è quindi quella di n. 2 gare di squalifica. Alla stessa stregua, anche la condotta del dirigente Fadda deve essere inquadrata nell’ambito di un’azione irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, scevra di violenza e quindi meritevole dell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 19, 4° comma, da contenere nel minimo edittale previsto dalla stessa. La sanzione più adeguata al fatto è quindi quella dell’inibizione fino al 16 marzo 2015. Per tutti questi motivi, la Corte d’Appello Territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica del calciatore Illotta Danilo a tre gare e la squalifica del giocatore Pisola Michele a due gare; riduce altresì l’inibizione comminata al dirigente Fadda Fortunato fino al 16 marzo 2015. Dispone la restituzione della tassa del reclamo.
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