COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 353 CSAT 22 DEL 17 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 109/A S.C.D. COLLESANO CALCIO (PA) avverso risultato gara Campionato 1° Cat Gir. “B”, Collesano Calcio/ Bolognetta del 03/01/2015 – Comunicato Ufficiale n. 299 del 21/01/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 353 CSAT 22 DEL 17 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 109/A S.C.D. COLLESANO CALCIO (PA) avverso risultato gara Campionato 1° Cat Gir. “B”, Collesano Calcio/ Bolognetta del 03/01/2015 - Comunicato Ufficiale n. 299 del 21/01/2015 Con appello ritualmente proposto la S.C.D. Collesano Calcio impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che nel rigettare il reclamo proposto avverso la regolarità della gara ne ha confermato il risultato conseguito in campo. Secondo l’assunto difensivo la gara in questione avrebbe avuto una conclusione irregolare nel momento in cui il direttore di gara avrebbe, inspiegabilmente, fischiato la fine dell’incontro al 40’ del 2° t. Incontro che l’arbitro avrebbe fatto riprendere dopo oltre 20’ minuti invitando le squadre a ridiscendere in campo. E’ a questo punto che la reclamante evidenzia che ha avuto difficoltà a reperire i calciatori che nelle more avevano lasciato l’impianto tant’è che solo dopo altri venti minuti scendeva in campo con appena con 9 calciatori ed i restanti minuti (sette) venivano disputati in un clima del tutto surreale. La reclamante evidenzia ancora che: a) nessun riconoscimento è stato fatto dal direttore di gara all’inizio della ripresa dell’incontro; b) che ben cinque minuti dei sette fatti giocare si sono disputati senza che fossero apposte le bandierine ai quattro angoli del campo; c) senza che fossero presenti gli assistenti di parte; d) che nessuna delle due squadre ha effettivamente giocato detti ultimi minuti della partita tant’è che gli stessi calciatori della reclamante hanno effettuato un c.d. “trenino” a cui avrebbe partecipato anche il custode del campo. Tutto quanto sopra, peraltro, sarebbe, a dire della reclamante, comprovato non solo dalle riprese filmate effettuate dall’emittente televisiva “Madonia eventi live” ma anche da alcuni filmati amatoriali realizzati da alcuni spettatori presenti all’incontro di cui ne chiede, ai fini istruttori, l’acquisizione. Pertanto per le su esposte considerazioni chiede che questa Corte Sportiva di Appello in riforma della decisione del Giudice Territoriale voglia disporre la ripetizione della gara. Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della società all’udienza odierna. Nessuna controdeduzione è pervenuta da parte della resistente. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione dei filmati in quanto non prevista dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva. Infatti ai sensi del comma 3 dell’art. 35 del C.G.S. i procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, della regolarità del campo di gioco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara si svolgono sul rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché degli atti ufficiali trasmessi da Organi della F.I.G.C., dalle Leghe, Divisioni e Comitati (comma 3.1); nonché sulle deduzioni ed eventuali controdeduzioni delle parti ove il procedimento sia stato instaurato su iniziativa di una società (comma 3.2). Ciò posto ed esaminati gli atti del procedimento si rileva dal rapporto dell’arbitro che questi effettivamente al 40’ del 2’ t. sospendeva la gara perché a causa del “nervosismo”, causatole dalle continue proteste dei calciatori e dei dirigenti del Collesano, accusava un malore per cui necessitava di raggiungere il proprio spogliatoio. Aggiunge ancora il direttore di gara che tale sospensione dipendeva anche dal fatto di potere ricontrollare i documenti di due calciatori del Collesano, di cui uno espulso nel primo tempo, che fisionomicamente si somigliavano. Dopo circa quindici minuti, riferisce ancora il direttore di gara, comunicava alle squadre di rientrare in campo per riprendere l’incontro e mentre il Bolognetta si presentava a ranghi completi il Collesano, per protesta ritardava l’ingresso in campo di circa 7 minuti e comunque riprendeva il gioco con soli 9 calciatori. Lo stesso direttore di gara dichiara che dopo circa cinque minuti dalla ripresa del gioco si accorgeva che mancavano le quattro bandierine le quali venivano riallocate dopo circa due minuti così da permettere la conclusione della gara. Infine lo stesso ammette nel suo referto che dopo la ripresa della gara questa non si è svolta in maniera agonisticamente corretta atteso che i calciatori in questione facevano “melina”. In ragione di quanto sopra è stata disposta la convocazione del direttore di gara al fine di rendere chiarimenti in ordine a quanto effettivamente accaduto nel corso della gara in esame. Ciò posto, visti gli atti ufficiali di gara, le deduzioni della reclamante ed udito il direttore di gara, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene che il gravame debba trovare accoglimento atteso che la gara dopo la sospensione avvenuta al 40° del 2’ t. non abbia più avuto regolare svolgimento stanti le gravi inadempienze commesse dal direttore di gara. Infatti lo stesso arbitro ammette che dopo la ripresa della gara avvenuta dopo ben 22’ dall’interruzione non ha in alcun modo verificato la regolarità del terreno di giuoco così come non ha proceduto ad una nuova identificazione dei calciatori di entrambe le società, per cui non è dato sapere chi abbia effettivamente partecipato all’incontro e se ne avesse effettivamente titolo. Così come il direttore di gara non è in grado di confermare o meno se fossero presenti gli assistenti di parte alla ripresa della gara né risulta essere intervenuto disciplinarmente nei confronti dei tesserati rei di un comportamento antisportivo così come ammesso anche dalla reclamante (riferisce quest’ultima nei suoi motivi di gravame dell’effettuazione da parte dei suoi tesserati del c.d. “trenino” a cui partecipava anche il custode del campo) ed eufemisticamente definita “melina” dall’arbitro. Il direttore di gara appare altresì contradditorio dove dapprima sostiene che l’interruzione sarebbe avvenuta per un malore dovutogli dal nervosismo causato dalle continue proteste così da avere bisogno di rientrare nel proprio spogliatoio e subito dopo sostiene che l’interruzione sarebbe avvenuta per verificare un presunto scambio di persona tra due calciatori del Collesano di cui uno espulso nel corso del primo tempo. Stante le evidenziate gravi manchevolezze regolamentari poste in essere dal direttore di gara la presente sentenza deve essere trasmessa al Comitato Regionale Arbitri per quanto di competenza, così come deve essere trasmessa al Comitato Regionale Sicilia L.N.D. in ordine alla ripetizione della gara, nonché alla Procura Federale per verificare eventuali responsabilità a carico della A.S.D. Collesano in ordine alla nota del 07/01/2015 diretta all’ A.E. Manuela Giarratana ed allegata in atti. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale in accoglimento del proposto appello dispone la ripetizione della gara S.C.D. Collesano Calcio/Bolognetta, disponendo trasmettersi gli atti al Comitato Regionale Sicilia L.N.D., al Comitato Regionale A.I.A. ed alla Procura Federale per quanto di loro rispettiva competenza. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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