COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 353 CSAT 22 DEL 17 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 116/A A.S.D CITTA’ DI PARTANNA (TP), avverso rigetto reclamo risultato gara Campionato Giovanissimi Provinciali Città di Partanna/Sport Club Mazara del 21/12/2014 – C.U. N° 27 del 15/01/2015 Delegazione Provinciale di Trapani.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 353 CSAT 22 DEL 17 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 116/A A.S.D CITTA’ DI PARTANNA (TP), avverso rigetto reclamo risultato gara Campionato Giovanissimi Provinciali Città di Partanna/Sport Club Mazara del 21/12/2014 – C.U. N° 27 del 15/01/2015 Delegazione Provinciale di Trapani. Con appello ritualmente e tempestivamente proposto la A.S.D. Città di Partanna ha impugnato decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Trapani che ha rigetto, confermando il risultato conseguito in campo, il reclamo proposte in prime cura dalla odierna appellante. In buona sintesi la reclamante chiede che così come esposto nel reclamo proposto dinanzi al Giudice Territoriale a un lato venga accertato in via principale se i calciatori inseriti in distinta dall’ASD S.C. Mazara, privi di qualsiasi documento identificativo, erano tesserati per la predetta società alla data in cui si è svolta la gara con conseguente assegnazione di gara perduta a quest’ultima mentre sotto altro profilo ove nel caso venisse accertata la regolare posizione dei predetti giocatori, disporre la ripetizione della gara stante l’errore tecnico dell’arbitro il quale si è rifiutato di consegnare, alla reclamante, prima dell’inizio della gara la distinta della consorella come comprovato dalla dichiarazione rilasciata da quest’ultimo ed allegata in copia ai motivi di gravame. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti rileva che il primo motivo del presente reclamo era stato avanzato già dinanzi al giudice di prime cure il quale anziché accertare se i predetti calciatori erano tesserati per l’A.S.D. S.C. Mazara alla data dell’incontro rigettava il ricorso asserendo che l’arbitro li aveva riconosciuti personalmente con evidente discrasia tra il chiesto ed il pronunciato. Evidenziato ciò il punto di gravame deve essere rigettato avendo accertato questa Corte, attraverso il servizio informatico di questa Federazione, che il calciatore Tumbiolo Emanuele, nato il 31 maggio 2000 risulta tesserato con A.S.D. S.C. Mazara dal 3/12/2014; che il calciatore Zouaoui Naim è tesserato per l’A.S.D. S.C. Mazara dal 26.11.2014 ed il calciatore Grillo Domenico è tesserato per l’A.S.D. S.C. Mazara dal 4/9/2014. Per ciò che attiene al secondo motivo di gravame, vista la documentazione prodotta in atti ed acquisito specifico supplemento di rapporto, è stato possibile accertare che l’arbitro ha consegnato la distinta di gara ad entrambe le società prima dell’inizio dell’incontro. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 620,00.
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