COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 353 CSAT 22 DEL 17 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 118/A A.S.D RESUTTANA SAN LORENZO (PA), avverso assegnazione gara perduta per 0–3 Campionato 2° Cat. Gir. “B” Gara Resuttana San Lorenzo/Calcio Rangers 1986 del 21/01/2015 – C.U. N° 299 del 21/01/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 353 CSAT 22 DEL 17 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 118/A A.S.D RESUTTANA SAN LORENZO (PA), avverso assegnazione gara perduta per 0–3 Campionato 2° Cat. Gir. “B” Gara Resuttana San Lorenzo/Calcio Rangers 1986 del 21/01/2015 – C.U. N° 299 del 21/01/2015. Con appello ritualmente e tempestivamente proposto l’A.S.D. Resuttana San Lorenzo ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo atteso che non avrebbe violato la norma in ordine all’utilizzo dei calciatori “Giovane” atteso che alla gara in questione avrebbe partecipato il calciatore sig. Spatola Marco nato l’11/05/1997 identificato con il n.12 e non già il n.1 Moschetti Alberto, inversione questa che sarebbe stata segnalata al direttore di gara prima di iniziare l’incontro. A tale fine avanza una serie di richieste istruttorie a comprova di quanto asserito nei motivi di gravame. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all’udienza odierna. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare l’inammissibilità delle prove testimoniali dedotte così come parimenti inammissibile risulta la produzione fotografica prodotta in atti. Infatti il presente giudizio si svolge in base agli atti ufficiali di gara quale è il referto arbitrale che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 fa piena prova di quanto avvenuto nel corso di una partita. In particolare da detto referto non si evince in alcun modo che sia avvenuta la presunta sostituzione del n.1 con il n.12 fatto questo che è stato ulteriormente confermato anche dal supplemento redatto dall’arbitro il quale dichiara che nessuna richiesta di modifica gli è stata mai avanzata dalla reclamante. In considerazione di quanto sopra il proposto reclamo non può trovare accoglimento con conseguente conferma della statuizione del giudice di primo grado. Deve, infine, disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di valutare il comportamento di un soggetto che dice di parlare a nome della reclamante e che nei giorni antecedenti alla presentazione dell’appello ha contattato, tramite “Facebook”, il direttore di gara invitandolo a ricordare che nella predetta gara aveva giocato il n.12 in sostituzione del n.1. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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