COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 353 CSAT 22 DEL 17 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 120/A A.S.D. PACHINO (SR) avverso la sanzione dell’ammenda di € 200,00, la sanzione dell’obbligo di disputare 5 gare a porte chiuse, la squalifica del calciatore sig. Cristian Quartarone per 3 gare – Gara campionato allievi provinciali SR Pachino/Palazzolo del 17/01/2015 – C.U. n° 38 della Delegazione Provinciale SR del 21/01/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 353 CSAT 22 DEL 17 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 120/A A.S.D. PACHINO (SR) avverso la sanzione dell'ammenda di € 200,00, la sanzione dell'obbligo di disputare 5 gare a porte chiuse, la squalifica del calciatore sig. Cristian Quartarone per 3 gare - Gara campionato allievi provinciali SR Pachino/Palazzolo del 17/01/2015 – C.U. n° 38 della Delegazione Provinciale SR del 21/01/2015. Con appello ritualmente proposto la società appellante chiede, qui in sintesi, la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società contendenti sostenendo che la rissa verificatasi nello spazio antistante gli spogliatoi a fine gara è stata causata dal calciatore del Palazzolo sig. Staita, che avrebbe colpito con uno schiaffo il calciatore sig. Quartarone. Ne seguiva l'ingresso indebito di alcuni spettatori nello spazio antistante gli spogliatoi, ma non risulta all'appellante che siano stati colpiti calciatori o dirigenti ospiti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva preliminarmente che risulta omesso l'invio di copia dei motivi di appello alla controparte, sancito dall'art. 33 n° 5 C.G.S. Tale omissione determina l'inammissibilità dell'appello per ciò che concerne il risultato della gara. Rileva altresì che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. e 35 comma 2.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura di tale rapporto si evince che a fine gara il calciatore n° 18 del Palazzolo sig. Verga colpiva con uno spintone alle spalle il calciatore sig. Quartarone del Pachino che rispondeva con un pugno. Trattandosi di condotta violenta in danno di un avversario la sanzione di 3 gare assunta a carico del calciatore sig. Quartarone appare in linea al disposto di cui all'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. e va perciò confermata. Si legge ancora in referto che a cagione di quanto sopra si scatenava una rissa alla quale si univano alcuni estranei, sostenitori della squadra locale, con la conseguenza che alcuni tesserati della squadra ospite subivano danni fisici refertati al Pronto Soccorso. Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che la fattispecie in esame è riconducibile all'art. 14 C.G.S. per cui vanno applicate le sanzioni previste dal comma 2. Ragion per cui deve revocarsi la sanzione dell'obbligo di disputa di gare a porte chiuse, in quanto detta sanzione non è prevista dal predetto comma 2 dell'art. 14 C.G.S. Conseguentemente va applicata la sanzione nel minimo edittale che deve essere ulteriormente ridotta ai sensi del comma 5 del su richiamato art. 14 C.G.S. ricorrendo una delle attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S., così come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, contiene in € 400,00 la sanzione dell'ammenda così revocandosi l'obbligo di disputa di gare a porte chiuse e confermando nel resto l'impugnato provvedimento. Senza addebito di tassa reclamo.
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