COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 353 CSAT 22 DEL 17 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 128/A S.S.D. Catania S. Pio X a.r.l. (CT) avverso squalifica per cinque gare del calciatore sig. Salvatore Condorelli – Campionato Allievi Regionali Gir. “D” – Gara Olimpique Priolo/San Pio X del 24 gennaio 2015 – C.U. n° 312/ sgs 65 del 28/01/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 353 CSAT 22 DEL 17 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 128/A S.S.D. Catania S. Pio X a.r.l. (CT) avverso squalifica per cinque gare del calciatore sig. Salvatore Condorelli - Campionato Allievi Regionali Gir. “D” - Gara Olimpique Priolo/San Pio X del 24 gennaio 2015 – C.U. n° 312/ sgs 65 del 28/01/2015 Con rituale e tempestivo appello la Società Catania S. Pio X ha impugnato la decisione in epigrafe riportata, sostenendo che a causa della condotta non regolamentare del giovane calciatore sig. Salvatore Condorelli, “peraltro pentito della reazione verbale avuta”, sarebbe avvenuta una baruffa più che una rissa, senza nessuna particolare conseguenza. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che il giudizio si fonda sugli atti ufficiali di gara e che il rapporto dell’arbitro, ai sensi dell’art. 35 commi 1.1 e 2.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare. Orbene, dalla lettura del referto di gara si evince che al 22° del secondo tempo il calciatore sig. Salvatore Condorelli è stato espulso per proteste e per comportamento minaccioso e offensivo nei confronti del direttore di gara. Si legge altresì che al 42° del 2° tempo il predetto calciatore, si è indebitamente introdotto nel terreno di gioco provocando una rissa, nonchè l’invasione del campo da parte di alcuni tifosi della squadra ospite, con la conseguente sospensione della gara per circa sei minuti. Da tutto quanto sopra appare evidente che la sanzione irrogata appare adeguata a quanto attribuito al calciatore in questione, tenuto conto del reiterarsi di comportamenti non regolamentari che hanno indirettamente determinato una lunga sospensione della gara. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto appello e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.
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