COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 353 CSAT 22 DEL 17 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 133/A A.S.D. Pol. ARES Menfi (TP) avverso squalifica 4 gare calciatore Campisi Filippo – gara di campionato 1° Categoria Gir. A Pro Villabate Calcio/A.S.D. Pol. Ares Menfi del 01/02/15 – Comunicato Ufficiale n. 328 del 4.2.15

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 353 CSAT 22 DEL 17 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 133/A A.S.D. Pol. ARES Menfi (TP) avverso squalifica 4 gare calciatore Campisi Filippo – gara di campionato 1° Categoria Gir. A Pro Villabate Calcio/A.S.D. Pol. Ares Menfi del 01/02/15 – Comunicato Ufficiale n. 328 del 4.2.15 La Società A.S.D. Pol. Ares Menfi ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe. La reclamante contesta fermamente i fatti così come descritti dall’arbitro sostenendo che il proprio calciatore Campisi Filippo, dopo essere stato espulso dal campo, avrebbe pronunciato solo parole di incredulità nei confronti del direttore di gara. Il comportamento assunto andrebbe considerato come una semplice protesta contenuta nei modi e nei termini e chiede pertanto la riduzione della squalifica ad una o al massimo due gare. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. In particolare dalla lettura dello stesso è dato evincersi che al 48° del 2° tempo il calciatore N.10 della A.S.D. Ares Menfi Campisi Filippo, dopo essere stato espulso dal campo per proteste, si rivolgeva all’arbitro pronunciando parole offensive e assumendo un atteggiamento irriguardoso. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che in virtù di quanto descritto dall’arbitro nel suo rapporto la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Campisi Filippo deve essere rideterminata in termini più equi dovendo applicarsi solo l’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. La protesta che ha determinato l’espulsione e la successiva condotta offensiva e irriguardosa tenuta dal Campisi nei confronti dell’arbitro vanno comunque valutate in un unico contesto P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce a 3 gare la squalifica inflitta al calciatore Campisi Filippo. Senza addebito della tassa reclamo.
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