COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 124/A A.S.D. TRE ESSE Calcio Brolo avverso squalifica 5 gare calciatore Magistro Giuseppe e squalifica 5 gare calciatore Ricciardo Andrea –campionato 1° Categoria Gir. D) gara A.S.D. Tre Esse Brolo/Pol. Gioiosa del 25/1/15 – Comunicato Ufficiale n. 313 del 28.1.15

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 124/A A.S.D. TRE ESSE Calcio Brolo avverso squalifica 5 gare calciatore Magistro Giuseppe e squalifica 5 gare calciatore Ricciardo Andrea –campionato 1° Categoria Gir. D) gara A.S.D. Tre Esse Brolo/Pol. Gioiosa del 25/1/15 – Comunicato Ufficiale n. 313 del 28.1.15 La Società A.S.D. Tre Esse Calcio Brolo ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale indicata in epigrafe, sostenendo che il calciatore Magistro Giuseppe non avrebbe tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro ma, una volta espulso, sarebbe uscito fuori dal campo senza esternare alcuna protesta. Inoltre non avrebbe neanche preso per il collo e scaraventato a terra il capitano della squadra avversaria ma piuttosto sarebbe stato spintonato da quest’ultimo. Aggiunge ancora che anche il calciatore Ricciardo Andrea non avrebbe tenuto alcun comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro avviandosi a fine gara pacificamente negli spogliatoi. Chiede pertanto l’annullamento delle squalifiche inflitte ai propri calciatori e in subordine una riduzione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro e l’eventuale supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. In particolare dalla lettura del supplemento di rapporto è dato evincersi che al 41° del 2° tempo, dopo una decisione di gioco, il calciatore Magistro Giuseppe (capitano A.S.D. Tre Esse Brolo) protestava nei confronti dell’arbitro assumendo un comportamento minaccioso, irriguardoso e offensivo, e conseguentemente veniva espulso dal campo. Dopo qualche istante tentava di avvicinarsi all’arbitro ma veniva prontamente fermato dal capitano della Pol. Gioiosa il quale a sua volta veniva preso per il collo dallo stesso Magistro e scaraventato a terra. Successivamente, una volta riportata la calma e mentre stava per essere ripreso il gioco veniva espulso anche il calciatore Ricciardo Andrea (Tre Esse Brolo) in quanto assumeva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, che si ripeteva anche al termine della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo territoriale al Capitano della A.S.D. Tre Esse Brolo sig. Magistro Giuseppe appare equa e ben proporzionata e pertanto deve essere confermata in virtù di quanto disposto dall’art. 19 comma 4 lett. a) e b) avendo il Magistro tenuto una condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell’arbitro e una condotta violenta nei confronti di un avversario. Di contro la squalifica inflitta al calciatore Ricciardo Andrea deve essere rideterminata come da dispositivo avendo egli tenuto solo un comportamento ingiurioso e irriguardoso nei confronti dell’arbitro e potendosi pertanto applicare esclusivamente l’art. 19 co. 4 lett. a) del C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce a 3 gare la squalifica inflitta al calciatore Ricciardo Andrea. Conferma nel resto l’impugnato provvedimento. Senza addebito della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it