COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 149/A A.S.D. CITTA’ DI NICOLOSI (CT) – Appello avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Galvagna Giuseppe – Campionato 3^ categoria CT gara Città di Nicolosi/Massiminiana dell’1 febbraio 2015 – C.U. n° 37 della delegazione di Catania del 04/02/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 149/A A.S.D. CITTA’ DI NICOLOSI (CT) - Appello avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Galvagna Giuseppe - Campionato 3^ categoria CT gara Città di Nicolosi/Massiminiana dell’1 febbraio 2015 – C.U. n° 37 della delegazione di Catania del 04/02/2015 L’A.S.D. Città di Nicolosi ha ritualmente impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore sig. Galvagna Giuseppe non avrebbe rivolto all’arbitro la frase volgare ed irriguardosa contestagli, bensì ai propri compagni di squadra in segno di protesta per un gol subito. Per le esposte ragioni l’appellante chiede l’annullamento della squalifica impugnata o, in subordine, una congrua riduzione della stessa. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto redatto dall’arbitro, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 6’ del 2° t. il sig. Galvagna Giuseppe, in seguito al gol della squadra ospite, si rivolgeva all’arbitro usando una espressione volgare, e per tale motivo subiva il provvedimento di espulsione. In ragione di quanto sopra, pur non trovando alcun riscontro negli atti ufficiali di gara quanto sostenuto dalla reclamante, il proposto gravame può, comunque, trovare parziale accoglimento in quanto la sanzione può rideterminarsi in termini più equi, così come da dispositivo, atteso che il gesto, pure deprecabile, è rimasto circoscritto nella sola frase volgare ed offensiva senza alcun ulteriore gesto di protesta. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Galvagna Giuseppe. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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