COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 152/A A.S.D. KATANE SOCCER (CT) – Avverso squalifica per 5 gare del calciatore sig. Gabriele Santapaola – campionato allievi regionali girone “D” gara Zafferana/Katane Soccer del 08/02/2015 – Comunicato Ufficiale n. 347 SGS 71 del 12/02/2015.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Procedimento 152/A A.S.D. KATANE SOCCER (CT) - Avverso squalifica per 5 gare del calciatore sig. Gabriele Santapaola – campionato allievi regionali girone “D” gara Zafferana/Katane Soccer del 08/02/2015 - Comunicato Ufficiale n. 347 SGS 71 del 12/02/2015. La Società A.S.D. Katane Soccer propone appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata, sostenendo, qui in sintesi, che la condotta del calciatore sig. Gabriele Santapaola è nata da una reazione “se pur spropositata” indotta da insulti e provocazioni degli avversari che giungevano a pronunciare “frasi a carattere razziale” nei confronti di un proprio compagno di squadra. La Società appellante chiede pertanto la riduzione della sanzione irrogata. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce piena prova circa i comportamenti assunti dai tesserati durante lo svolgimento della gara. In particolare, dalla lettura di tale rapporto, si evince con chiarezza che al 19° del 2° tempo il sig. Santapaola, già espulso per doppia ammonizione, ha fisicamente aggredito un avversario con una serie di pugni diretti al volto ed alla schiena di questi. A fine gara lo stesso sig. Santapaola tentava di entrare nei locali adibiti a spogliatoio della squadra ospite, come scrive l’arbitro, “utilizzando un atteggiamento rissoso” e scatenando una serie di comportamenti offensivi tra i quali il direttore di gara rilevava un insulto razziale in danno di un calciatore ospite da parte di un soggetto non identificato. Nulla pertanto si rileva in referto circa la ricostruzione dei fatti fornita dalla Società appellante, apparendo dalle risultanze ufficiali proprio il contrario di quanto sostenuto. Quanto alla sanzione irrogata va aggiunto che essa appare a questa Corte ben adeguata, tenuto conto dell’espulsione, della violenza esercitata in danno di un avversario e della condotta reiteratamente rissosa assunta a fine gara. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale rigetta il proposto appello, confermando la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.
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