COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 168/A A.S.D. ATLETICO RAFFADALI (AG) avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e ammenda di € 300,00 – Squalifica per tre gare calciatori sigg. Lattuca Salvatore, Milioto Tommaso, Piccionello Calogero, Puma Lorenzo e Rizzo Franco – campionato 2° Categoria Gir. C) gara Atletico Raffadali/Chiaramontana del 07/02/2015 – Comunicato Ufficiale n. 342 dell’11/02/2015
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Procedimento 168/A A.S.D. ATLETICO RAFFADALI (AG) avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e ammenda di € 300,00 – Squalifica per tre gare calciatori sigg. Lattuca Salvatore, Milioto Tommaso, Piccionello Calogero, Puma Lorenzo e Rizzo Franco - campionato 2° Categoria Gir. C) gara Atletico Raffadali/Chiaramontana del 07/02/2015 – Comunicato Ufficiale n. 342 dell'11/02/2015 La Società A.S.D. Atletico Raffadalo ha inoltrato rituale appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicate, ritenendo esagerati i fatti così come descritti dal direttore di gara. Secondo l'assunto della reclamante l'unico fatto rilevante sarebbe stato quello posto in essere da un calciatore della squadra avversaria che a seguito di un fallo subito colpiva al volto un calciatore dell'Atletico Raffadali, ragion per cui si determinava uno “scompiglio verbale” che veniva immediatamente sedato dai dirigenti di entrambe le società. Pertanto risulterebbe abnorme il comportamento del direttore di gara il quale avrebbe fischiato la fine della stessa senza preventivamente adottare tutti i provvedimenti necessari a ristabilire l'ordine in campo. In ragione di quanto sopra chiede che codesta Corte, in accoglimento del gravame, voglia da un lato disporre la ripetizione della gara e dall'altro annullare o comunque rideterminare le sanzioni a carico dei propri tesserati e della Società. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai comportamenti assunti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto documento è dato evincersi che al 41° del secondo tempo mentre l'arbitro si accingeva a fare riprendere il gioco con un calcio di punizione a favore della Chiaramontana, si accorgeva che alle proprie spalle era in atto una rissa che coinvolgeva gran parte dei calciatori titolari di entrambe le società. In particolare, per quello che qui più ci interessa, venivano tra gli altri identificati per la Atletico Raffadali i calciatori sigg. Lattuca Salvatore, Milioto Tommaso, Piccionello Calogero, Puma Lorenzo e Rizzo Franco. In ragione di quanto sopra va condivisa la decisione assunta dall'arbitro di sospendere la gara, essendo venute meno le condizioni minime di sicurezza necessarie a norma di regolamento nonché il numero minimo dei calciatori, ove gli stessi fossero stati espulsi, perché l'incontro potesse proseguire. Pertanto non solo va confermata la decisione del Giudice Territoriale che ha assegnato gara perduta ad entrambe le Società ma vanno altresì confermate le sanzioni dell'ammenda e delle squalifiche inflitte ai calciatori atteso che le stesse appaiono congrue e non suscettibili di alcuna riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto. Con addebito della tassa reclamo (€ 130,00).
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