COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 134/A A.S.D. VIOLA 2010 (EN) – Appello avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Sandro Biondo – Campionato 2 Cat. Gir. “G” Gara Viola 2010/S. C. Mascalucia del 01 febbraio 2015 – C.U. n° 328 del 04/02/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 134/A A.S.D. VIOLA 2010 (EN) - Appello avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Sandro Biondo - Campionato 2 Cat. Gir. “G” Gara Viola 2010/S. C. Mascalucia del 01 febbraio 2015 – C.U. n° 328 del 04/02/2015 L’A.S.D. Viola 2010 con reclamo inviato in data 13 febbraio 2015 impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore sig. Sandro Biondo avrebbe tenuto solo un comportamento protestatario nei confronti dell’arbitro ma non tale da giustificare la pesante sanzione, per cui ne chiede una revisione in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto redatto dall’arbitro, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 40’ del 2° t. il sig. Sandro Biondo veniva espulso per avere colpito un avversario lontano dall’azione di gioco. Dopo la notifica dell’espulsione il predetto calciatore assumeva un comportamento protestatario nei confronti dell’arbitro che poi reiterava nello spogliatoio di quest’ultimo. In ragione di quanto sopra il proposto gravame può trovare accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione, così come inflitta dal giudice di prime cure in termini più equi come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto appello ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Sandro Biondo. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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