COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 138/A A.S.D. PEDAGAGGI (SR) – Appello avverso decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha disposto la ripetizione della gara Campionato 3° categoria Pedagaggi/Pro Melilli dell’01 febbraio 2015 – C.U. n° 40 del 05/02/2015 Delegazione Provinciale di Siracusa

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 138/A A.S.D. PEDAGAGGI (SR) - Appello avverso decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha disposto la ripetizione della gara Campionato 3° categoria Pedagaggi/Pro Melilli dell’01 febbraio 2015 – C.U. n° 40 del 05/02/2015 Delegazione Provinciale di Siracusa L’A.S.D. Pedagaggi, con reclamo inviato in data 10 febbraio 2015, impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che non vi sarebbe stato alcun disguido amministrativo circa l’orario di disputa della gara poiché la stessa era stata fissata alle ore 10,30 fin dalla pubblicazione del calendario del campionato di 3^ categoria avvenuto con C.U. n. 15 del 3 novembre 2014, per cui chiede che venga assegnata gara perduta per 0 – 3 alla società Pro Melilli per non essersi quest’ultima presentata in campo per disputare l’incontro. Nessuna controdeduzione è pervenuta da controparte. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo che precede, vista la documentazione ad esso allegata e letto il rapporto di gara, rileva in punto di fatto che con C.U. n.15 del 3 novembre 2014 della Delegazione Provinciale di Siracusa veniva pubblicato il calendario relativo al campionato di 3^ categoria ed in particolare alla 3° giornata veniva inserita la gara Pro Melilli – Pedagaggi il cui ritorno era fissato per il giorno 01 febbraio 2015 ore 10,30. Il giorno 01 febbraio 2015 al campo della società Pedagaggi alle ore 10,30 era presente, oltre alla predetta società, anche il direttore di gara designato, il quale ha certificato che trascorsi 45’ minuti dall’orario fissato per l’inizio della gara, pari al regolamentare tempo di attesa, la società Pro Melilli non si era presentata, per cui lasciava il campo. Peraltro dagli atti non risulta che si sia proceduto, da parte della Delegazione di Siracusa, ad uno specifico spostamento dell’orario della gara in oggetto, atteso che la comunicazione generica di cui al C.U. n. 39 del 29 gennaio 2015 è riferibile alle sole gare che avrebbero avuto inizio alle ore 14,30. In ragione di quanto sopra il reclamo deve trovare accoglimento, in quanto è certo che la società Pro Melilli alle ore 10,30 non si è presentata per disputare la gara in epigrafe mentre non vi è prova alcuna che la stessa abbia raggiunto il campo del Pedagaggi in tempo utile per le ore 15,00 ove la comunicazione contenuta nel C.U. n. 39 avesse ingenerato il presunto equivoco. Occorre ricordare che incombe alla società che non si presenta in campo fare valere, nelle forme dell’impugnazione del risultato gara, le cause di forza maggiore o del caso fortuito che hanno determinato il suo mancato arrivo in tempo utile per la disputa dell’incontro, per cui in assenza di uno specifico reclamo della Soc. Pro Melilli il Giudice Territoriale non poteva rilevare un disguido amministrativo, che peraltro non è dato rilevare allo stato degli atti. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto appello assegna gara perduta al Pro Melilli per 0 – 3; infligge alla predetta società; a) un punto di penalizzazione in classifica quale 1° rinuncia; b) l’ammenda di € 150,00. Per l’effetto, senza addebito della tassa reclamo, non versata.
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