COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 141/A A.S.D. FORZA CALCIO SPADAFORESE (ME) – Appello avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Giovanni Arena – Campionato Promozione Girone “C” Gara Forza Calcio Spadaforese/Torregrotta dell’1 febbraio 2015 – C.U. n° 328 del 04/02/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 141/A A.S.D. FORZA CALCIO SPADAFORESE (ME) - Appello avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Giovanni Arena - Campionato Promozione Girone “C” Gara Forza Calcio Spadaforese/Torregrotta dell’1 febbraio 2015 – C.U. n° 328 del 04/02/2015 L’A.S.D. Forza Calcio Spadaforese, con appello inviato in data 9 febbraio 2015, impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore sig. Giovanni Arena non avrebbe intenzionalmente tirato della terra al volto del direttore di gara ma ciò sarebbe avvenuto in modo del tutto involontario, in quanto nel gesticolare per reclamare un provvedimento tecnico a suo favore relativamente ad una azione fallosa di un avversario, che poi gli veniva concesso, partivano alcuni granelli di fango che erano attaccati alla mano a causa del terreno bagnato per la recente pioggia. Per le esposte ragioni l’appellante chiede una congrua riduzione della squalifica. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto redatto dall’arbitro, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 45’ del 2° t. il sig. Giovanni Arena veniva espulso per avere lanciato addosso all’arbitro, in segno di protesta, della terra che lo raggiungeva al viso senza provocare alcun dolore. In ragione di quanto sopra, pur non trovando alcun riscontro negli atti ufficiali di gara quanto sostenuto dalla reclamante, il proposto gravame può, comunque, trovare parziale accoglimento in quanto la sanzione può rideterminarsi in termini più equi, così come da dispositivo, atteso che il gesto, se pur grave, non ha comunque causato alcun danno fisico al direttore di gara. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giovanni Arena. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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