COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 143/A A.S.D. ACCADEMIA EMPEDOCLINA (AG) – Appello avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Domenico Cannizzaro – Campionato Promozione Girone “A” Gara Castellammare Calcio/Empedoclina dell’01 febbraio 2015 – C.U. n° 328 del 04/02/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 143/A A.S.D. ACCADEMIA EMPEDOCLINA (AG) - Appello avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Domenico Cannizzaro - Campionato Promozione Girone “A” Gara Castellammare Calcio/Empedoclina dell’01 febbraio 2015 – C.U. n° 328 del 04/02/2015 L’A.S.D. Accademia Empedoclina, con reclamo inviato in data 6 febbraio 2015, impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore sig. Domenico Cannizzaro avrebbe avuto sì una reazione in danno del calciatore avversario ma solo a causa di una serie di comportamenti antiregolamentari tenuti nel corso di buona parte dell’incontro da calciatori avversari nei suoi confronti e non rilevati dagli ufficiali di gara. Sostiene ancora la reclamante che tale reazione non si è comunque concretizzata in un atto violento, trattandosi di una simulazione da parte del calciatore avversario non rilevata ancora una volta dagli ufficiali di gara, per cui chiede che la sanzione così come inflitta venga rideterminata in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto redatto dall’arbitro, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 35’ del 2° t. il sig. Domenico Cannizzaro veniva espulso per avere colpito un avversario con una testata al naso causandone la caduta a terra e il momentaneo stordimento. In ragione di quanto sopra, pur non trovando alcun riscontro negli atti ufficiali di gara quanto sostenuto dalla reclamante, il proposto gravame può, comunque, trovare parziale accoglimento, in quanto la condotta posta in essere dal sig. Domenico Cannizzaro va qualificata come condotta violenta di particolare gravità in danno di un avversario, sanzione che deve, comunque, contenersi nel minimo edittale di cui alla lett. c) del comma 4 dell’art. 19 C.G.S., atteso che detto comportamento non ha comunque causato danni fisici ultronei al momentaneo stordimento. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Domenico Cannizzaro. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it