COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 372 TFT 25 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Procedimento 50/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA Sig. SALVATORE BARRAVECCHIA,(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 372 TFT 25 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Procedimento 50/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA Sig. SALVATORE BARRAVECCHIA,(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA) La Procura Federale, con nota 5199/108 PF 14-15 DP/fda del 22/01/2015, da deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Salvatore Barravecchia, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. Leonardo Pellegrino, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo del 21.06.2014 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; la società A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. Rilevato che le parti deferite benchè debitamente convocate all’udienza dibattimentale odierna non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Salvatore Barravecchia la inibizione per mesi tre e alla società A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA l’ammenda di € 500,00”. Ciò premesso, Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che le parti rinviate a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, in quanto responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, poiché quanto loro addebitato ha trovato riscontro dalla documentazione in atti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale infligge al Sig. Salvatore Barravecchia, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due alla società A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 300,00 (trecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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