COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 129/A A.S.D. A.C. BELICE 2013 (TP) avverso squalifica calciatore sig. Salvatore Barbera fino al 31/01/2016 – Campionato 3° Cat. TP gara Belice/Città di Partanna del 25/01/2015 – C.U. n. 29 del 29/01/2015 D.P.TP

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 129/A A.S.D. A.C. BELICE 2013 (TP) avverso squalifica calciatore sig. Salvatore Barbera fino al 31/01/2016 - Campionato 3° Cat. TP gara Belice/Città di Partanna del 25/01/2015 – C.U. n. 29 del 29/01/2015 D.P.TP Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D. A.C. Belice, in persona del Presidente, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Provinciale in epigrafe riportata. In particolare la Società appellante chiede una riduzione della sanzione, sostenendo che il calciatore “si è lasciato prendere da un po' di nervosismo” a seguito della sua peraltro giusta espulsione, sputando a terra e non verso l'arbitro all'atto di allontanarsi dal terreno di gioco. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che dall’esame del referto dell’arbitro, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si evince con chiarezza e senza la necessità di ulteriori acquisizioni probatorie, che il sig. Salvatore Barbera è stato espulso durante il secondo tempo della gara per avere rivolto una frase offensiva all'indirizzo del direttore di gara. All'atto dell'espulsione il calciatore ha indirizzato uno sputo all'arbitro, schivato da quest'ultimo e lo ha poi nuovamente insultato e minacciato. A fine gara il sig. Barbera si è nuovamente diretto verso l'arbitro, ancora insultandolo e riuscendo a spintonarlo violentemente. Alla luce di quanto sopra il proposto appello appare infondato, non risultando quanto riferito a difesa dalla Società appellante, avendo il calciatore, con reiterazione, insistito nel suo comportamento gravemente dispregiativo e offensivo, minaccioso e violento nei confronti del direttore di gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto appello. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo ( € 130,00) non versata.
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