COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 155/A Del Sig. MARCO SANFILIPPO – Appello personale avverso squalifica per cinque gare. Procedimento 156/A Del Sig. VINCENZO PRIOLO – Appello personale avverso squalifica per cinque gare. Procedimento 157/A Del Sig. RICCARDO PRESTIGIACOMO – Appello personale avverso squalifica per cinque gare. Procedimento 158/A Del Sig. PIETRO COSENZA – Appello personale avverso squalifica per cinque gare. Procedimento 159/A Del Sig. DARIO NERI – Appello personale avverso squalifica per cinque gare. Campionato Giovanissimi Regionali Gir. “C” Gara Nuova Rinascita/Calcio Ciccio Galeoto dell’08/02/2015 – C.U. n° 340/70 sgs del 10/02/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 155/A Del Sig. MARCO SANFILIPPO - Appello personale avverso squalifica per cinque gare. Procedimento 156/A Del Sig. VINCENZO PRIOLO - Appello personale avverso squalifica per cinque gare. Procedimento 157/A Del Sig. RICCARDO PRESTIGIACOMO - Appello personale avverso squalifica per cinque gare. Procedimento 158/A Del Sig. PIETRO COSENZA - Appello personale avverso squalifica per cinque gare. Procedimento 159/A Del Sig. DARIO NERI - Appello personale avverso squalifica per cinque gare. Campionato Giovanissimi Regionali Gir. “C” Gara Nuova Rinascita/Calcio Ciccio Galeoto dell’08/02/2015 – C.U. n° 340/70 sgs del 10/02/2015 Con tempestivi e separati ricorsi i sigg. Sanfilippo Marco, Vincenzo Priolo, Riccardo Prestigiacomo, Pietro Cosenza e Dario Neri tutti calciatori tesserati per l’A.S.D. Calcio Ciccio Galeoto, hanno personalmente impugnato le decisioni in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che quanto loro ascritto non corrisponde alla verità dei fatti, non risultando veritiero il rapporto di gara in quanto non hanno partecipato ad alcuna rissa né tanto meno hanno messo in atto alcuna aggressione in danno degli avversari. In particolare, sostengono i reclamanti, che le lesioni subite da un calciatore della Nuova Rinascita non sarebbero avvenute al termine della gara, così come riferito dall’arbitro, ma bensì nel corso del secondo tempo a seguito di uno scontro con un avversario che ha addirittura determinato un calcio di rigore contro la loro squadra. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente dispone la riunione dei suddetti gravami stante l’evidente connessione oggettiva degli stessi che ne consente una trattazione unitaria. Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 e C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine dell’incontro l’arbitro veniva avvicinato dal sig. Vegna Salvatore, iscritto in elenco quale dirigente addetto all’arbitro (rectius collaboratore) per la Soc. Calcio Ciccio Galeoto, il quale dapprima lo apostrofava con insulti e minacce e, una volta eluso l’intervento di un addetto al servizio d’ordine predisposto dalla società ospitante, che cercava di allontanarlo, gli si scagliava contro aggredendolo fisicamente. Mentre il Vegna veniva allontanato, riferisce ancora l’arbitro, questi incitava i propri atleti ad aggredire i calciatori avversari, tant’è che mentre alcuni non davano seguito a tali parole altri e più precisamente il n. 2 Cosenza Pietro, il n. 4 Neri Dario, il n. 7 Prestigiacomo Riccardo, il n. 9 Priolo Vincenzo ed il n. 15 Sanfilippo Marco, seguendo tale incitamento, si scagliavano contro i calciatori avversari che stavano cercando di rientrare negli spogliatoi colpendoli, ripetutamente, con violenti calci e pugni. In ragione di quanto sopra i proposti gravami per ciò che attiene alla ricostruzione dei fatti risultano infondati in quanto i predetti calciatori sono stati ben individuati dal direttore di gara come autori di un comportamento violento in danno di alcuni calciatori avversari. Ciò non di meno ritiene questa Corte che i reclami, così come proposti, debbano trovare parziale accoglimento in quanto dal referto arbitrale non è dato evincere con certezza se le lesioni subite dal calciatore n. 9 della Nuova Rinascita siano da attribuire ai predetti atleti Pertanto questa Corte ritiene che ai fini della congruità della sanzione la stessa debba essere ridotta nel minimo edittale di cui all’art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S. anche in ragione della giovane età dei calciatori e all’influenza che possa avere avuto sul loro comportamento l’incitazione del proprio dirigente. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico dei calciatori sigg. Marco Sanfilippo, Vincenzo Priolo, Riccardo Prestigiacomo, Pietro Cosenza e Dario Neri. Per l’effetto dispone restituirsi le tasse reclamo versate.
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