COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 160/A A.S.D. ERSAL TERMINI IMERESE(PA) – Appello avverso squalifica fino al 01/2/2020 calciatori sig.ri Emilio Cilfone e Gaetano Fruda – Campionato 3° Cat. Gir. A) gara Ersal Termini Imerese/Finale del 01/02/2015 – C.U. n° 38 del 05/02/2015 Delegazione Provinciale di Palermo

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 160/A A.S.D. ERSAL TERMINI IMERESE(PA) - Appello avverso squalifica fino al 01/2/2020 calciatori sig.ri Emilio Cilfone e Gaetano Fruda – Campionato 3° Cat. Gir. A) gara Ersal Termini Imerese/Finale del 01/02/2015 – C.U. n° 38 del 05/02/2015 Delegazione Provinciale di Palermo La società A.S.D. Ersal Termini Imerese impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo,in buona sintesi,che nulla avrebbero commesso i due calciatori in oggetto per cui la sanzione così come inflitta deve essere revocata. L’appellante, sebbene ritualmente convocata in giudizio, non è comparsa. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che la richiesta istruttoria avanzata nei motivi di reclamo è inammissibile in quanto non prevista dalle norme regolamentari. Dalla lettura del referto, che ai sensi dell’art.35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che una volta che il direttore di gara ha dichiarato anticipatamente terminata la gara gli si facevano incontro diversi calciatori dell’A.S.D. Ersal Termini Imerese tra i quali, per quel che qui ci interessa, venivano individuati il n. 3 Fruda Gaetano ed il n.6 Cilfone Emilio che ricopriva la qualifica di capitano. In particolare il sig. Gaetano Fruda assumeva un contegno protestatario e minaccioso nei confronti del direttore di gara e contemporaneamente lo strattonava più volte tanto da fargli uscire la divisa dai pantaloncini. Inoltre lo stesso calciatore poggiando le mani sul petto del direttore di gara lo spingeva violentemente tanto da farlo indietreggiare consentendo così che propri compagni, che erano alle spalle dell’arbitro, lo potessero colpire con dei pugni alle spalle senza che potessero individuati. Infine lo stesso gli stringeva con forza le braccia procurandogli forte dolore. Per ciò che attiene invece il comportamento del sig. Cilfone Emilio si rileva che lo stesso dapprima assumeva un comportamento fortemente protestatario e minaccioso nei confronti del direttore di gara e inoltre lo afferrava per il collo che stringeva con forza tanto da causargli forte dolore e momentanea mancanza di respiro. In ragione di quanto sopra il reclamo, che per certi versi rasenta l’inammissibilità stante la sua quasi indeterminatezza, non può trovare alcun accoglimento in quanto la sanzione così come inflitta al calciatore Fruda Gaetano risulta adeguata e non suscettibile di alcuna riduzione in ragione del suo reiterato comportamento violento nei confronti del direttore di gara e per avere lo stesso, attraverso la sua azione, consentito anche ad altri tesserati appartenenti alla sua società di colpire l’arbitro rimanendo ignoti. Per ciò che attiene la posizione del sig. Cilfone Emilio il reclamo non solo deve essere respinto ma a parere di questa Corte la sanzione a suo carico deve essere aggravata ai sensi dell’art.36 comma 3 del C.G.S., in quanto il suddetto calciatore non solo ha tenuto un gravissimo comportamento violento nei confronti del direttore di gara (lo afferrava per il collo e lo stringeva con forza procurandogli forte dolore e momentanea mancanza di respiro), azione questa compatibile con le lesioni riscontrate sul collo dell’arbitro dal medico di turno al Presidio Territoriale di Emergenza di Carini , ma lo stesso è venuto meno ai suoi doveri di capitano tra i quali ricorre anche quello di collaborare e proteggere l’arbitro nell’espletamento del suo mandato per cui alla squalifica così come irrogata dal Giudice Territoriale va aggiunta la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., oltre all’ammenda di € 250,00 ai sensi del comma 6 dell’art. 19 C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e conferma la squalifica fino al 01 febbraio 2020 a carico del calciatore Fruda Gaetano. Nel confermare, altresì, la squalifica del calciatore sig. Emilio Cilfone fino all’ 01 febbraio 2020 dispone, ai sensi del comma 3 dell’art. 36 C.G.S., disporsi, in aggiunta alla suddetta squalifica, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del C.G.S. nonché l’ammenda di € 250,00 ai sensi del comma 6 del richiamato art.19 C.G.S. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it