COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 162/A SORRENTI EMANUEL personale (calciatore A.G.A. MESSINA) avverso squalifica per 5 gare – Campionato Allievi provinciali gara Messana/A.G.A. Messina del 06/02/2015 – C.U. n. 46 del 12/02/2015 Deleg. Prov. ME
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Procedimento 162/A SORRENTI EMANUEL personale (calciatore A.G.A. MESSINA) avverso squalifica per 5 gare - Campionato Allievi provinciali gara Messana/A.G.A. Messina del 06/02/2015 – C.U. n. 46 del 12/02/2015 Deleg. Prov. ME Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale il sig. Emanuel Sorrenti ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Provinciale in epigrafe riportata, sostenendo in buona sintesi di avere sì protestato nei confronti del direttore di gara, ma di non avere mai inteso offendere lo stesso. Per cui chiede una riduzione della sanzione così come inflitta, risultando la stessa sproporzionata in relazione al reale accadimento dei fatti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che dall’esame del referto dell’arbitro, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si evince che al 40° del 2° tempo il sig. Emanuel Sorrenti è stato espulso per avere usato frasi offensive nei confronti del direttore di gara. Una volta notificatagli l'espulsione assumeva un comportamento minaccioso e ritardava l'uscita dal terreno di gioco. Alla luce di quanto sopra il proposto appello può trovare parziale accoglimento, anche in ragione della giovane età dell'atleta. La sanzione segue come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, determina in quattro giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del sig. Emanuel Correnti. Per l’effetto dispone restituirsi la tassa reclamo versata.
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