COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 167/A A.S.D. LINERI MISTERBIANCO (CT) Avverso squalifica calciatore sig. Gaetano Licciardello per 4 gare – Campionato di 1° categoria gara Lineri Misterbianco/Dagata del 08/02/2015 – C.U. n. 342 del 11/02/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 167/A A.S.D. LINERI MISTERBIANCO (CT) Avverso squalifica calciatore sig. Gaetano Licciardello per 4 gare - Campionato di 1° categoria gara Lineri Misterbianco/Dagata del 08/02/2015 – C.U. n. 342 del 11/02/2015 Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D. Lineri Misterbianco, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. In particolare la Società appellante chiede una riduzione della sanzione, che ritiene eccessiva rispetto a quanto verificatosi, scaturendo l’espulsione da doppia ammonizione e non avendo l’arbitro subito alcuna conseguenza fisica. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che dall’esame del referto dell’arbitro, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si evince con chiarezza che al 42° del 1° tempo il calciatore sig. Gaetano Licciardello è stato espulso perché a seguito di una decisione del direttore di gara gli si faceva incontro con fare minaccioso e intimidatorio, aggredendolo tenendogli il braccio. Pertanto quanto riferito dall’appellante a difesa non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara, sia perché l’espulsione non è avvenuta, come vorrebbe l’appellante, per doppia ammonizione e sia perché si è trattato comunque di atto di violenza seppur lieve in danno del direttore di gara. La sanzione irrogata, determinata tenendo in dovuto conto anche l’aggravamento derivante dalla qualifica di capitano assunta dal calciatore all’atto dell’espulsione, è pertanto adeguata alla fattispecie e non suscettibile di alcuna riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto appello. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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