COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 172/A U.S. SFARANDINA A.S.D. (ME) avverso squalifica per 3 gare calciatore sig. Giovanni Gorgone – Campionato 1^ categoria girone “C” gara Sfarandina/Tre Esse Brolo del 14/02/2015 – C.U. n. 357 del 17/02/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 172/A U.S. SFARANDINA A.S.D. (ME) avverso squalifica per 3 gare calciatore sig. Giovanni Gorgone - Campionato 1^ categoria girone “C” gara Sfarandina/Tre Esse Brolo del 14/02/2015 – C.U. n. 357 del 17/02/2015 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la U.S. Sfarandina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, sostenendo in buona sintesi che non vi è stato alcun atto di violenza del proprio atleta in danno di un avversario, per cui risulta sproporzionata la sanzione come sopra inflitta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che dall’esame del referto dell’arbitro, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si evince che al 28° del 2° tempo il sig. Giovanni Gorgone è stato espulso per avere colpito con due schiaffi un calciatore avversario. In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento, in quanto la sanzione risulta congrua e non suscettibile di alcuna riduzione anche perché emessa nel minimo edittale di cui all'art. 19 comma 4 lettera b) del C.G.S.. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rigetta il proposto appello e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it