COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 173/A U.S.D. CITTA’ DEI MOSAICI CALCIO (EN) avverso squalifica calciatore sig. Giuseppe Liuzzo fino al 30/04/2015 – Torneo Coppa Trinacria Per Scicli/Città dei Mosaici Calcio del 22/02/2015 – C.U. n. 373 del 24/02/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 173/A U.S.D. CITTA' DEI MOSAICI CALCIO (EN) avverso squalifica calciatore sig. Giuseppe Liuzzo fino al 30/04/2015 - Torneo Coppa Trinacria Per Scicli/Città dei Mosaici Calcio del 22/02/2015 – C.U. n. 373 del 24/02/2015. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società U.S.D. Citta' Dei Mosaici Calcio, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. In particolare la Società appellante chiede una riduzione della sanzione, sostenendo che il calciatore ha sì protestato nei confronti del direttore di gara ma non lo ha mai spintonato e, dopo la notifica dell'espulsione, si è allontanato regolarmente. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che dall’esame del referto dell’arbitro, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si evince con chiarezza che al 35° del 2° tempo il sig. Giuseppe Liuzzo è stato espulso per essere andato incontro al direttore di gara protestando avverso una decisione tecnica assunta dal direttore di gara e nel contempo spingendolo. Alla luce di quanto sopra questa Corte ritiene che l'appello possa trovare accoglimento, atteso che il comportamento del suddetto calciatore non appare connotato da particolare violenza, assumendo piuttosto maggior carattere protestatario, e che lo stesso, una volta avuto notificata l'espulsione lasciava regolarmente il terreno di gioco, senza reiterazioni. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina fino al 31/03/2015 la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Liuzzo. Per l’effetto dispone di non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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