COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 146/A A.S.D. COMISO (RG) Avverso ammenda di € 125,00 e squalifica dell’allenatore sig. Gaetano Lucenti fino al 30/03/2015 – campionato di Promozione girone D) gara Comiso/Macchitella del 01/02/2015 – Comunicato Ufficiale n. 328 del 04/02/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 146/A A.S.D. COMISO (RG) Avverso ammenda di € 125,00 e squalifica dell'allenatore sig. Gaetano Lucenti fino al 30/03/2015 - campionato di Promozione girone D) gara Comiso/Macchitella del 01/02/2015 - Comunicato Ufficiale n. 328 del 04/02/2015. La Società A.S.D. Comiso ha inoltrato rituale appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale assunte con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe ritenendo “inopportuna” la sanzione dell'ammenda e contestando che l'allenatore sig. Lucenti, già squalificato, potesse trovarsi negli spogliatoi, avendo seguito la gara dagli spalti. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente rileva che l'appello è inammissibile per ciò che riguarda la sanzione dell'ammenda, non impugnabile ai sensi dell'art. 45 n° 3 lettera d). Rileva altresì che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. i rapporti dell’arbitro e degli assistenti costituiscono prova privilegiata in ordine ai comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura di tali rapporti si evince che il sig. Lucenti, durante l'intervallo, unitamente ad un soggetto non identificato, raggiungeva l'arbitro insultandolo. Il pronto intervento delle Forze dell'Ordine e di un dirigente della squadra di casa serviva a riportare la calma e ad allontanare i predetti. A fine gara il sig. Lucenti, nuovamente presente nell'area antistante gli spogliatoi, tornava ad ingiuriare l'arbitro e un assistente. Da quanto sopra deriva che la sanzione irrogata, peraltro in costanza di altra squalifica, appare equa e ben proporzionata, non meritando alcuna revisione. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto per ciò che concerne la sanzione dell'ammenda e lo respinge per il resto. Con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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