COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 147/A A.S.D. CALCIO CICCIO GALEOTO (PA) – Appello avverso ammenda di euro 500,00 con diffida – Campionato Giovanissimi Regionali Gir. C) gara Nuova Rinascita/Calcio Ciccio Galeoto dell’08/02/2015 – C.U. n° 340/70sgs del 10/02/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 147/A A.S.D. CALCIO CICCIO GALEOTO (PA) - Appello avverso ammenda di euro 500,00 con diffida – Campionato Giovanissimi Regionali Gir. C) gara Nuova Rinascita/Calcio Ciccio Galeoto dell’08/02/2015 – C.U. n° 340/70sgs del 10/02/2015 La società A.S.D. Calcio Ciccio Galeoto con tempestivo reclamo impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il referto di gara risulta essere parziale e non veritiero in ordine all’effettivo accadimento dei fatti, in quanto a seguito dei disordini createsi al termine della gara i genitori dei calciatori tesserati per l’odierna reclamante sarebbero intervenuti solo per dividere i contendenti e far sì che ritornasse la calma, tant’è che in tale frangente uno dei predetti genitori veniva colpito ad un occhio come da refertazione medica che viene allegata. La calma, sempre secondo l’assunto della reclamante, sarebbe definitivamente tornata solo a seguito dell’intervento delle Forze dell’ordine nel frattempo intervenute. Per cui apparirebbe poco credibile che l’aggressione sarebbe stata perpetrata dai soli sostenitori (rectius genitori) dell’A.S.D. Calcio Ciccio Galeoto mentre nulla sarebbe stato rilevato a carico della società ospitante che peraltro aveva l’obbligo di assicurare il servizio d’ordine. Pertanto, in ragione delle superiori considerazioni, chiede che la sanzione così come inflitta sia revocata o comunque rideterminata in termini più equi in relazione al reale accadimento dei fatti. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all’udienza odierna. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 e 2.1.C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati e dei sostenitori delle squadre in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine dell’incontro l’arbitro veniva avvicinato dal sig. Vegna Salvatore, iscritto in elenco quale dirigente addetto all’arbitro (rectius collaboratore) per la Soc. Calcio Ciccio Galeoto, il quale dapprima lo apostrofava con insulti e minacce ed una volta eluso l’intervento di un addetto al servizio d’ordine predisposto dalla società ospitante, che cercava di allontanarlo, si scagliava contro il direttore di gara colpendolo ripetutamente. Nel contempo, riferisce ancora l’arbitro, il sig. Vegna incitava i propri atleti ad aggredire i calciatori avversari tant’è che alcuni di essi, ben individuati dallo stesso arbitro, seguendo tale incitamento si scagliavano contro i calciatori avversari che stavano cercando di rientrare negli spogliatoi colpendoli, ripetutamente, con violenti calci e pugni. A questo punto alcune persone, tra le quali il Sindaco di Oliveri, intervenivano per sedare gli animi e riportare la calma in campo ma diversi sostenitori al seguito della società Calcio Ciccio Galeoto forzavano un cancello di recinzione e si introducevano sul terreno di gioco avventandosi contro le suddette persone. In ragione di quanto sopra il proposto gravame risulta palesemente infondato in quanto la causa scatenante degli incidenti è da attribuire esclusivamente al comportamento posto in essere dal sig. Vegna Raffaele tesserato per la reclamante il quale, al termine della gara, non solo ha aggredito il direttore di gara ma ha, altresì, incitato i propri calciatori a perpetrare una violenta aggressione in danno degli atleti avversari, dando così vita ad un rissa collettiva a cui partecipavano anche i propri sostenitori penetrati nel campo di gioco dopo avere forzato un cancello. Pertanto deve essere confermata la sanzione pecuniaria inflitta dal giudice di prime cure, che peraltro risulta irrogata nel minimo edittale ex art. 14 C.G.S. e non è suscettibile di alcuna riduzione non ricorrendo, nella fattispecie, alcuna delle ipotesi previste dal comma 5 del medesimo articolo. Di contro ritiene questa Corte che debba tenersi conto, ai fini della congruità della sanzione, di tutte le risultanze fattuali riportate nel referto di gara (che risulta preciso e privo di qualsiasi contraddizione) e che invece non sono state tenute in debito conto dal giudice di prime cure, di conseguenza le sanzioni a carico della reclamante devono essere rivedute in peius, in applicazione del disposto di cui all’art. 36 comma 3 del C.G.S., come da dispositivo, atteso che la società non solo è tenuta a rispondere per il fatto dei propri sostenitori ma deve rispondere anche a titolo di responsabilità oggettiva per il gravissimo comportamento violento posto in essere dai propri tesserati rispettivamente in danno del direttore di gara e degli atleti avversari (collaboratore e calciatori). Infatti detti comportamenti risultano contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità a cui sono tenuti tutti i soggetti individuati all’art. 1 bis del C.G.S. e detti comportamenti risultano ancor più gravi ove riferiti, come nella fattispecie in esame, ad una società di Settore Giovanile che, viceversa, dovrebbe maggiormente insegnare tali fondanti valori nei giovani calciatori. Tale carenza di valori risulta altresì comprovato dal violento comportamento assunto dal sig. Giovanni Vegna in danno del direttore di gara ma anche per avere lo stesso incitato i propri calciatori ad aggredire gli atleti avversari cosa che alcuni di essi hanno poi messo in atto senza alcuna remora. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta l’appello proposto, ed ai sensi dell’art. 36 comma 3 del C.G.S. dispone, in aggiunta alla sanzione dell’ammenda con diffida, la penalizzazione di punti 20 (venti) in classifica da scontarsi nella presente stagione sportiva (art. 18 comma 1 lett. g) C.G.S.). Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 65,00) non versata.
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